Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche: presunzione assoluta di deducibilità (Cass. civ. Sez. V n. 96 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione disciplinate dall’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria — e non di rappresentanza — di inerenza e di congruità, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e il beneficiario abbia posto in essere una specifica attività promozionale. La norma speciale deroga al regime generale di deducibilità dei costi dell’art. 109 del T.U.I.R. e non tollera requisiti ulteriori. È pertanto precluso al giudice il sindacato su antieconomicità e assenza di ritorno commerciale, poiché l’inerenza rileva su piano qualitativo e non quantitativo.
Il Fatto
La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2007 e 2008, finalizzati al recupero di maggiori importi a titolo di Iva, Irpef e Irap. Nel periodo di riferimento aveva erogato somme in favore di un gruppo sportivo dilettantistico, ritenute dall’Ufficio sproporzionate ed eccessive e quindi deducibili solo per importi inferiori.
La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per intima connessione, denunciano la violazione dell’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 e dell’art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986. La Corte li ritiene fondati e li accoglie, con assorbimento delle restanti censure.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui le spese di sponsorizzazione sono coperte da presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, purché ricorrano le quattro condizioni già individuate (Cass. n. 14232 del 2017; Cass. n. 8981 del 2017; Cass. n. 1420 del 2018; Cass. n. 13508 del 2018; Cass. n. 8540 del 2020).
La disposizione è norma speciale, che deroga al regime generale di deducibilità dei costi e persegue finalità agevolative: favorire, tramite la leva fiscale, l’investimento nello sport amatoriale, attività socialmente utile e di rilievo costituzionale (Cass. n. 21452 del 2021).
Ne deriva che la scelta dell’imprenditore di promuovere nome, marchio o immagine nel settore sportivo dilettantistico non è sindacabile. Non si può negare lo scomputo dei costi sulla base dell’asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, perché la nozione di inerenza è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. n. 33030 del 2018; Cass. n. 33120 del 2019; Cass. n. 6017 del 2020). Neppure è consentita la contestazione di incongruità o antieconomicità, poiché nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile individuare l’ammontare congruo.
La commissione tributaria regionale non ha contestato l’effettiva corresponsione delle somme né la specifica attività del beneficiario; ha invece sindacato le scelte economiche dell’imprenditore, negando l’inerenza di costi ritenuti sproporzionati rispetto all’utilità ritraibile. Così facendo ha svolto una valutazione supplementare preclusa dalla praesumptio legis e si è posta in distonia con i principi richiamati.
Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale dell’Umbria per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.