Carenza motivazionale e rinvio alla CGT di secondo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 18237 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza della commissione tributaria regionale è incomprensibile e, quindi, affetta da vizio di nullità ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 quando non individua con precisione le contestazioni poste a base dell’avviso di accertamento, si limita a un generico rinvio ad altra pronuncia e attribuisce alle dichiarazioni di un terzo l’efficacia della pubblica fede fino a querela di falso, senza considerare che tale efficacia non copre la veridicità intrinseca delle dichiarazioni stesse. In tal caso, l’assoluta carenza motivazionale determina l’assorbimento degli altri motivi di ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, anche per le spese.
Il Fatto
In seguito a una verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società in nome collettivo, contestando ritenute non operate né versate su redditi di lavoro dipendente e il recupero a tassazione di costi relativi a operazioni ritenute insussistenti. La società e i soci proponevano ricorso, accolto in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale, che annullava l’atto impugnato. L’amministrazione proponeva appello e la Commissione tributaria regionale riformava la sentenza di primo grado. I contribuenti ricorrevano quindi in Cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via prioritaria il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per la mancanza di una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione impugnata.
Il motivo è stato ritenuto fondato. La motivazione della sentenza della C.T.R. è stata giudicata incomprensibile, in quanto non individua precisamente le contestazioni poste a base dell’avviso di accertamento, si limita a un generico riferimento alle dichiarazioni di un dipendente senza spiegarne il contenuto e attribuisce erroneamente a tali dichiarazioni l’efficacia della pubblica fede fino a querela di falso, senza considerare che tale efficacia non copre la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese da terzi (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 18420 del 05/07/2024).
La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata richiama un diverso avviso di accertamento, senza chiarire quali riprese lo caratterizzano e quale rapporto sussista con la controversia in esame, e rigetta le eccezioni dei contribuenti con formule apodittiche e prive di contenuto. Tale assoluta carenza motivazionale, impedendo la chiara enucleazione della fattispecie concreta, determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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