Cessazione della materia del contendere per pagamento del coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. 5 n. 7273 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazione solidale per il pagamento dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/86, l’adempimento del tributo da parte di uno dei coobbligati, ex art. 1292 cod. civ., estingue l’obbligazione con effetto liberatorio per tutti gli altri. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione proposto da un coobbligato “dissenziente”, il pagamento intervenuto da parte di altro condebitore determina il venir meno dell’interesse ad agire, potendo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche ove il ricorrente insista per una pronuncia di illegittimità dell’atto. La prospettazione del fatto sopravvenuto da una sola parte non impone al giudice di pronunciare la cessazione, ma legittima una valutazione in ordine all’interesse ad agire, con conseguente regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Le ragioni di illegittimità della pretesa potranno essere fatte valere dal coobbligato solo in sede di regresso o rivalsa.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell’imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza del Tribunale resa in un giudizio avente ad oggetto la lesione di legittima e la divisione con conguagli. Il giudizio di prime cure si concludeva con declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, fondata sull’intervenuto pagamento dell’imposta da parte di un coobbligato in solido. L’appello proposto dalla contribuente veniva rigettato con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il principio della cessazione della materia del contendere, ricordando che essa ricorre quando risulti acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Quando l’allegazione del fatto sopravvenuto provenga da una sola parte e l’altra non vi aderisca, il giudice non può limitarsi a dichiarare la cessazione ma deve valutare se il fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, con conseguente pronuncia sul difetto di interesse ad agire.
Con specifico riferimento all’imposta di registro, la Corte rileva che l’obbligazione grava sulle parti con vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/86. Richiamando l’art. 1292 cod. civ., i giudici evidenziano che l’adempimento da parte di uno dei condebitori libera gli altri, definendo il rapporto tributario nei confronti di tutti i coobbligati. Tale effetto estintivo si riflette sul piano processuale facendo venir meno la ragione del contendere.
La Suprema Corte chiarisce che il coobbligato che abbia impugnato l’avviso sostenendo l’illegittimità della pretesa non può più far valere tali ragioni nel giudizio, atteso che l’estinzione del debito tributario, fatto non contestato, fa venir meno l’eadem res debita. Le sue doglianze potranno essere eventualmente azionate solo in sede di regresso o rivalsa da parte del coobbligato adempiente.
La Corte rigetta pertanto il ricorso, confermando la pronuncia impugnata e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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