La compensazione delle spese senza motivazione è censurabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14624 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, il rapporto tra la regola della soccombenza, di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e la compensazione, disciplinata dal comma 2, è costruito in termini di norma generale-norma eccezionale. La deroga alla soccombenza è ammessa solo in presenza di elementi che la giustifichino, ed in caso di compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni” il giudice è tenuto a fornire una motivazione logica e coerente. La violazione di tale obbligo è censurabile in sede di legittimità. L’assenza di motivazione sulla compensazione delle spese, a fronte della soccombenza di una parte, determina la cassazione della sentenza con rinvio.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno un’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa a nove cartelle di pagamento. L’opponente eccepiva la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione delle pretese creditorie. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello, rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che compensava integralmente le spese del giudizio. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando l’assenza di motivazione sulla compensazione e la violazione del principio di soccombenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla statuizione riguardante le spese di lite. Il primo motivo deduceva la violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 111, comma 6, Cost., mentre il secondo prospettava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione al principio di soccombenza.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente di cui alla Cass. n. 20755/2025, affermando che la regola della soccombenza e la compensazione delle spese sono in rapporto di norma generale-norma eccezionale. Ne consegue che la deroga alla soccombenza è ammessa solo in presenza di elementi giustificativi, e la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni” richiede una motivazione logica e coerente. La violazione di tale obbligo motivazionale è denunciabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva compensato le spese senza fornire alcuna motivazione, nonostante la soccombenza dell’appellante. Tale omissione è stata ritenuta dalla Corte un vizio che legittima il sindacato di legittimità.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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