Chiarimenti del CTU inclusi nel compenso onnicomprensivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 9830 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d’ufficio, i chiarimenti richiesti dal giudice non costituiscono un’attività ulteriore ed estranea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il CTU può essere tenuto qualora la relazione depositata non sia esaustiva. Per tale attività non è pertanto dovuto alcun compenso ulteriore, essendo la liquidazione onnicomprensiva ai sensi dell’art. 29 dell’allegato al D.M. 30 maggio 2002. La violazione di tale principio determina la cassazione dell’ordinanza di liquidazione che abbia erroneamente remunerato come due distinte prestazioni l’originaria consulenza e i successivi chiarimenti.
Il Fatto
La Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi proponeva opposizione ex art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, emesso dal Tribunale di Benevento nell’ambito di un giudizio cui la banca era parte. L’istituto di credito lamentava che il compenso fosse stato liquidato in modo errato e non conforme ai criteri normativi, ritenendo applicabile il criterio residuale delle vacazioni previsto dall’allegato al D.M. 30 maggio 2002, per un totale di € 821,53 per 100 vacazioni.
Il CTU si costituiva chiedendo la conferma del decreto o, in subordine, una rideterminazione del compenso per un totale di € 7.103,59 oltre accessori. Il Tribunale, con ordinanza n. 3195/2021, accoglieva parzialmente l’opposizione e, applicando il criterio delle vacazioni, liquidava al consulente un compenso pari a € 3.918,53, sul presupposto che questi avesse svolto due distinte consulenze: l’originaria relazione e i successivi chiarimenti. Avverso tale ordinanza la banca ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della L. 319/1980 e degli artt. 1 e 29 del D.M. 30 maggio 2002. Il Tribunale aveva liquidato un duplice compenso, uno per la consulenza originaria e uno per i chiarimenti, mentre la banca sosteneva che si fosse trattato di un’unica prestazione. Il giudice del merito aveva ordinato al CTU, con provvedimento del 17 marzo 2020, la redazione di un “elaborato integrativo” prima della liquidazione, differendo quest’ultima al completamento delle integrazioni richieste.
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura, rilevando che il Tribunale non aveva inteso disporre una nuova e autonoma CTU né conferire un nuovo incarico suppletivo, ma aveva ordinato dei semplici chiarimenti, avendo reputato la relazione originaria bisognosa di completamento. L’attività svolta dall’ausiliario era quindi meramente integrativa e accessoria rispetto a quella già realizzata, con la conseguente violazione del principio di onnicomprensività della liquidazione sancito dall’art. 29 dell’allegato al D.M. 30 maggio 2002, che estende il compenso a ogni attività concernente l’incarico.
La Corte ha richiamato il proprio precedente Sez. 2 n. 21549 del 25/10/2016, che richiama Cass. n. 4655/2006, confermando che i chiarimenti non costituiscono attività ulteriore ed estranea alla consulenza, ma attività complementare e necessaria per la quale non è dovuto alcun compenso aggiuntivo. L’ordinanza impugnata risultava pertanto viziata per aver liquidato i compensi sulla base dell’erroneo presupposto dello svolgimento di due distinte consulenze.
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti: il secondo e il terzo, in quanto la nuova determinazione del compenso andrà compiuta in sede di rinvio sulla base del criterio delle vacazioni, e il quarto, essendo la regolazione delle spese dell’intero giudizio riservata alla definizione del giudizio di rinvio. L’ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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