Interpretazione della domanda e omessa pronuncia nell’impugnazione del lodo (Cass. civ. Sez. 1 n. 13453 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda o un’eccezione, sia quando sostituisca d’ufficio un’azione ad un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda. L’interpretazione delle domande delle parti costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, ma tale principio non trova applicazione quando si assuma che detta interpretazione abbia determinato un error in procedendo, come nel caso di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o di travisamento della domanda proposta. In tema di impugnazione del lodo arbitrale ex art. 829, comma 3, c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito, il giudice d’appello che qualifichi la censura come mera critica alle risultanze della CTU, anziché come doglianza sull’interpretazione delle clausole contrattuali, incorre nel vizio di omessa pronuncia.
Il Fatto
La controversia tra il Comune di Celano e la società Italgas Reti s.p.a. riguardava la quantificazione dell’indennizzo dovuto al gestore uscente per l’acquisto degli impianti di distribuzione del gas, realizzati in esecuzione di una concessione iniziata nel 1974 e conclusa nel 2008. Il Collegio arbitrale, con lodo non definitivo e successivo lodo definitivo, aveva stimato l’indennizzo in una certa somma, recependo integralmente le risultanze della CTU.
Il Comune aveva proposto impugnazione principale e la società impugnazione incidentale, deducendo la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito, ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c., con specifico riferimento ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., in relazione alla statuizione che aveva ritenuto soggette a devoluzione gratuita le reti realizzate nei primi quindici anni della concessione. La Corte d’appello di L’Aquila aveva dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni, ritenendo che la società avesse contestato esclusivamente i criteri di stima del CTU. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’impugnazione incidentale del lodo e l’error in procedendo per la mancata valutazione della questione di diritto effettivamente dedotta. La ricorrente aveva riportato integralmente il tenore della comparsa di costituzione, dalla quale emergeva che la censura era stata rubricata come nullità del lodo per violazione dell’art. 829, comma 3, c.p.c. e degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., senza investire il criterio di calcolo del CTU.
La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda, sia quando sostituisca d’ufficio un’azione ad un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda. Ha precisato che l’interpretazione delle domande e delle deduzioni delle parti, pur costituendo un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non è sottratta al sindacato di legittimità quando si assuma che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile all’error in procedendo, come nel caso di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o di travisamento del contenuto della domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la Corte d’appello aveva erroneamente qualificato l’impugnazione incidentale come una mera rivisitazione del merito attraverso la critica dei criteri del CTU, laddove la società aveva invece dedotto la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Il vizio della sentenza impugnata è apparso quindi evidente, atteso che il giudice di merito aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta, travisandone il contenuto.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, relativo alla motivazione apparente e perplessa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, chiamata anche a statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.