Produzione in appello della copia retro dell’assegno: è documento nuovo inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 1348 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La produzione in appello della copia integrale di un assegno bancario quietanzato, della cui copia frontale sia stata già tempestivamente effettuata la produzione in primo grado, non costituisce una produzione sostitutiva ammessa in grado di appello. L’assegno quietanzato è mezzo di prova di due distinti fatti giuridici: il fronte documenta il negozio di delegazione, il retro documenta il negozio di quietanza. La tardiva produzione del retro in appello è pertanto inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., senza che rilevi l’indagine sull’errore scusabile, che è questione successiva e logicamente subordinata.
Il Fatto
Il ricorrente, cliente di una banca, agiva in giudizio per essere tenuto indenne del danno subito a causa dell’infedele condotta di un promotore finanziario. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda nei limiti di quanto provato, escludendo il diritto all’indennizzo per la parte di somma affidata al promotore mediante tre assegni, dei quali non era stata dimostrata l’avvenuta riscossione da parte di quest’ultimo.
In appello, la banca produceva le copie fronte-retro degli assegni, dalle quali risultava l’incasso. La Corte d’Appello dichiarava tale produzione inammissibile, in quanto nuova, non essendo invocabile l’esimente dell’errore scusabile. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla qualificazione della produzione come sostitutiva e non nuova. Ha chiarito che la giurisprudenza di legittimità ammette la produzione in appello degli originali in sostituzione delle copie tempestivamente prodotte. Nel caso di specie, però, il documento prodotto in appello non era l’originale sostitutivo della copia, ma un documento diverso: la copia del solo fronte, prodotta in primo grado, non è la stessa cosa della copia integrale che comprende anche il retro.
Il ragionamento si fonda sulla natura giuridica dell’assegno quietanzato. Esso, pur costituendo materialmente un unico mezzo, prova due fatti giuridici distinti: il fronte prova il negozio di delegazione, il retro prova il negozio di quietanza. La produzione tardiva del retro, pertanto, non documenta il medesimo fatto già in giudizio, ma un fatto diverso e nuovo. Tale produzione è quindi soggetta ai limiti di ammissibilità dell’art. 345 cod. proc. civ., a prescindere dalla sussistenza dell’errore scusabile, che costituisce un post factum logicamente successivo.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’errore scusabile, è stato dichiarato inammissibile, poiché l’accertamento della causa non imputabile è un giudizio di merito, incensurabile in cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, vertendo su elementi istruttori e non su fatti decisivi, la cui valutazione, inclusa l’opportunità di ricorrere a presunzioni semplici, è rimessa al giudice di merito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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