Mancata consegna foglio informativo non impedisce prescrizione buoni postali (Cass. civ. Sez. 1 n. 23356 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna del Foglio Informativo Analitico al sottoscrittore di buoni postali fruttiferi non configura un’ipotesi di impossibilità giuridica di far valere il diritto ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., né rientra tra le cause di sospensione della prescrizione previste dall’art. 2941 cod. civ.. L’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, costituisce un ostacolo di mero fatto o un impedimento soggettivo che non incide sulla decorrenza del termine prescrizionale. La prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia del creditore, senza che assumano rilievo connotazioni soggettive. Ne consegue che la mancata consegna del Foglio informativo all’atto della sottoscrizione non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione al momento della richiesta di pagamento.
Il Fatto
Il sottoscrittore di due buoni postali fruttiferi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società Poste Italiane per il rimborso della somma di euro 5.000,00. Il giudice dell’opposizione aveva revocato il decreto, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’intermediario. La Corte di appello aveva confermato la decisione, osservando che la mancata consegna del Foglio Informativo al momento dell’acquisto dei buoni non impediva all’intermediario di eccepire la prescrizione allorché ne fosse richiesto il pagamento.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, per l’omessa considerazione dell’obbligatorietà della consegna del Foglio informativo; per nullità della sentenza per illogicità della motivazione in relazione all’idoneità dell’indicazione alfanumerica AA2 a consentire l’individuazione del regime giuridico dei buoni; e per violazione dell’art. 1175 cod. civ. con riguardo al comportamento non improntato ai canoni di correttezza e trasparenza.
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati, richiamando il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. è solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio, e non comprende gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, tra i quali rientra l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive.
La Corte ha precisato che per tali ipotesi l’art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative cause di sospensione della prescrizione, non ricorrenti nel caso di specie. La prescrizione rileva, pertanto, per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive. In assenza della prospettazione di alcuna delle situazioni previste dall’art. 2941 cod. civ., la circostanza della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico risulta inidonea a incidere sulla decorrenza del termine prescrizionale.
Il Collegio ha ritenuto di non discostarsi da tali principi, rigettando il ricorso e disponendo l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità, in considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse alla data di proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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