Compensazione delle spese non esonera dal rimborso del contributo unificato (TAR Sicilia n. 168 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di compensazione giudiziale delle spese di lite, la parte soccombente è tenuta in ogni caso al rimborso del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa. L’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 pone a carico della parte soccombente l’onere del pagamento dei contributi, anche quando le spese siano compensate e anche se essa non si sia costituita in giudizio. Ai fini del predetto onere, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che il giudizio di ottemperanza è lo strumento per conseguire il rimborso del contributo unificato non corrisposto, una volta accertato il passaggio in giudicato del titolo.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato della sentenza di questo T.a.r. n. 1556/2024, pubblicata il 29 aprile 2024, con cui il suo ricorso era stato parzialmente accolto e le spese di lite erano state compensate, con conseguente obbligo dell’amministrazione statale intimata al rimborso in suo favore del contributo unificato versato.

Il ricorso è stato notificato il 17 luglio 2025 e depositato il successivo 30 luglio 2025. L’amministrazione statale intimata si è costituita con memoria di mera forma. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione se la compensazione giudiziale delle spese possa esonerare la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato. La risposta è negativa. La circostanza che nella sentenza ottemperanda le spese siano state compensate non esonera la parte soccombente da tale rimborso.

Il Collegio fonda la decisione sull’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’onere relativo al pagamento dei contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. La norma precisa che, ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. V, n. 4821 del 2023.

Il ricorrente ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza depositando la relativa certificazione della Segreteria. Sono stati verificati i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza: il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. e del termine di deposito di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d).

Il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è stato notificato all’amministrazione intimata via PEC in data 3 febbraio 2025, con rispetto delle formalità e dei termini previsti ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Sussiste pertanto l’obbligo per l’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a dare esatta e completa esecuzione.

In assenza di diversa indicazione da parte dell’amministrazione, il Collegio ritiene comprovato l’inadempimento perdurante della debitrice. Ordina pertanto l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza e nomina, per l’ipotesi di inutile decorso, quale commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i medi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con rimborso del contributo unificato ove versato e delle spese di notifica ove documentate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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