Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1205 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente e non contestato dalla resistente, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. L’improcedibilità non è un vizio originario, ma una conseguenza processuale della cessazione dell’interesse che sorregge la domanda. La compensazione delle spese è giustificata quando la materia contenziosa sia caratterizzata da una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, che rende non imputabile alle parti l’esito del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune aveva rideterminato e differito i termini di scadenza delle concessioni. Al ricorso introduttivo hanno fatto seguito due distinti motivi aggiunti, con i quali la società ha censurato le successive deliberazioni e determinazioni dirigenziali adottate dall’ente locale in applicazione della disciplina sopravvenuta.

All’udienza pubblica del 10 giugno 2026 nessuno è comparso per le parti. La ricorrente ha depositato dichiarazione con cui ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, già costituita, aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che la verifica dell’interesse alla decisione, sollecitata all’udienza, ha dato esito negativo. La ricorrente ha infatti depositato dichiarazione dalla quale emerge in modo inequivoco il venir meno dell’interesse a coltivare la controversia. Si tratta di una valutazione che il giudice amministrativo compie d’ufficio, ma che nella specie trova riscontro nella stessa volontà della parte interessata.

La parte resistente, dal canto suo, non ha contestato tale sopravvenienza. La difesa dell’ente aveva già preso atto, con dichiarazione versata in atti, della improcedibilità sopraggiunta, limitandosi a chiedere il favore delle spese. Ne deriva che sul punto non si registra alcuna posizione processuale contraria, né alcun interesse residuo alla pronuncia di merito.

Alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, il Tribunale dichiara la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse. La pronuncia non investe il merito delle censure articolate dalla società, né le questioni di compatibilità comunitaria e di legittimità costituzionale prospettate.

Sul governo delle spese il Collegio opta per la compensazione. La scelta è motivata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, culminata in una successione di interventi legislativi e di pronunce che rende non imputabile a nessuna delle parti il modo in cui il rapporto processuale si è concluso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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