Contributo unificato dovuto dalla soccombente anche con spese compensate (TAR Sicilia n. 169 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione giudiziale delle spese di lite non esonera la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato versato dalla controparte. L’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 impone che l’onere relativo al pagamento dei contributi sia dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese e anche quando essa non si sia costituita in giudizio. Ai fini della soccombenza rileva il passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio di ottemperanza il diritto al rimborso del contributo unificato è quindi azionabile e l’inadempimento dell’amministrazione debitrice ne giustifica l’esecuzione coattiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal medesimo TAR Sicilia una sentenza parzialmente favorevole, con compensazione delle spese di lite e obbligo dell’amministrazione intimata di rimborsargli il contributo unificato versato. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Segreteria.

Non essendo stato eseguito il rimborso, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 17 luglio 2025 e depositato il 30 luglio 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione statale si è costituita con memoria di mera forma, senza allegare di aver adempiuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale: se la compensazione delle spese nella sentenza ottemperanda escluda l’obbligo di rimborso del contributo unificato a carico della parte soccombente. La risposta è negativa.

Il giudice richiama l’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’onere relativo al pagamento dei contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita. La norma precisa che la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Il Collegio conforta la lettura con il richiamo a Cons. St., sez. V, n. 4821 del 2023.

Nel caso concreto il ricorrente ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza depositando la relativa certificazione. Il Collegio verifica inoltre il rispetto dei requisiti processuali: il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Risulta altresì rispettata la notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice, avvenuta via PEC il 3 febbraio 2025, ai fini del decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

In assenza di diversa indicazione dell’amministrazione, il Collegio ritiene comprovato l’inadempimento perdurante della debitrice. Ordina pertanto l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i medi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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