Compensazione delle spese illegittima se fondata su soccombenza in rito (Cass. civ. Sez. V n. 23080 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel processo tributario la compensazione, totale o parziale, delle spese giudiziali presuppone l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate e riferirsi a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. La motivazione non può essere illogica né erronea, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., ricorre solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, cumulate nel medesimo processo tra le stesse parti, oppure quando l’unica domanda sia accolta parzialmente. La mera soccombenza su una questione preliminare in rito non è ragione sufficiente a giustificare la compensazione, a fronte della ben più radicale soccombenza sostanziale della controparte.

Il Fatto

Una società ha impugnato una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per sanzioni amministrative, contestate con atto prodromico, per l’omessa installazione di misuratori fiscali in una sala adibita a giochi e scommesse, in violazione dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 544/1999.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non provata la valida notifica dell’atto di contestazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello dell’agente della riscossione e ha compensato le spese di entrambi i gradi, sul rilievo che l’infondatezza delle eccezioni di tardività dell’appello e di invalidità della notifica della cartella giustificava la compensazione. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sola statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie l’unico motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 91, 92 e 132 cod. proc. civ. per essere stata disposta la compensazione senza una congrua motivazione.

Il Collegio ribadisce che, anche nel giudizio tributario, le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della compensazione devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia. Tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, pena la configurabilità di un vizio di violazione di legge. La giurisprudenza richiamata individua esempi validi nella condotta processuale della parte soccombente o nell’incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza.

Nel caso concreto, la motivazione è assolutamente illogica, perché delinea una sorta di reciproca soccombenza che non è ravvisabile tra il rigetto dell’eccezione pregiudiziale e il rigetto dell’appello. La Corte ricostruisce la nozione di soccombenza reciproca: essa si verifica, anche in relazione al principio di causalità, solo in presenza di più domande contrapposte, accolte o rigettate, cumulate nel medesimo processo, oppure quando l’unica domanda sia accolta in alcuni capi e rigettata in altri.

In linea con un precedente della giurisprudenza amministrativa, il Collegio afferma che la mera soccombenza su una questione preliminare in rito non è, di per sé, ragione sufficiente a giustificare la compensazione, anche parziale, a fronte della soccombenza sostanziale della controparte. Il rigetto delle eccezioni pregiudiziali non equivale a soccombenza virtuale della parte che le ha proposte.

La sentenza impugnata ha dunque fatto malgoverno dei principi enunciati. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con condanna in solido dell’ente impositore e dell’agente della riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di appello e di legittimità, distratte in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa.

Nota della Redazione

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