TARI, annullate le delibere tariffarie resta dovuta l’imposta secondo la tariffa precedente (Cass. civ. Sez. V n. 8326 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’annullamento giurisdizionale delle delibere che hanno approvato il regolamento e le tariffe non determina la non debenza del tributo. Trova applicazione, ai sensi dell’art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507/1993, la tariffa precedentemente vigente, giacché la mancata approvazione delle nuove tariffe nei termini di legge non ha carattere perentorio. Il contribuente può al più richiedere lo sgravio della parte variabile eventualmente superiore o il rimborso di quanto versato in eccesso. La privativa comunale sulla raccolta dei rifiuti assimilati non cede di fronte a un’autonoma gestione del produttore, che deve munirsi di preventiva autorizzazione, né all’esenzione integrale: l’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 158/1999 riconosce soltanto una riduzione proporzionale della parte variabile.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava il sollecito di pagamento della TARI per l’anno 2018, deducendo l’insussistenza del diritto del Comune a esigere il tributo per mancanza della relativa tariffa o, in subordine, chiedendo lo sgravio totale della parte variabile. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, confermando il provvedimento impugnato.

La società proponeva appello e la Commissione tributaria regionale lo accoglieva parzialmente, disponendo l’applicazione per il 2018 delle tariffe approvate per il 2019 e limitando il dovuto alla misura fissa, con il 20% della parte variabile. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso contenente ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i motivi, involgenti l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006. Il nodo è se l’annullamento giurisdizionale delle delibere consiliari di approvazione delle tariffe possa liberare il contribuente dall’obbligo di pagamento. La risposta è negativa: secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. 5 n. 5722 del 2007; Sez. 5 n. 13957 del 2008), la mancata approvazione delle nuove tariffe nei termini non comporta l’illegittimità delle delibere anteriori, non avendo quei termini carattere perentorio, con conseguente applicazione della tariffa precedentemente vigente.

Erroneamente, quindi, la Commissione regionale ha valorizzato una relazione del settore finanziario comunale per giustificare l’applicazione delle tariffe meno gravose del 2019. Un atto dirigenziale non può derogare ai criteri normativamente prescritti, né il Comune avrebbe potuto nel 2018 ritenere applicabili tariffe non ancora determinate. Irrilevante è del pari la dedotta formazione del giudicato su altro giudizio.

La Corte precisa poi che non possono ricevere trattamenti diversi l’ipotesi in cui l’annullamento del nuovo regolamento sia intervenuto prima dell’adozione del sollecito di pagamento e quella in cui esso sia sopraggiunto, come nel caso di specie, dopo l’adozione.

Quanto all’art. 10 del regolamento comunale, la norma non ammette, al di sotto dei limiti quantitativi, una “opzione” discrezionale del privato per lo smaltimento autonomo del rifiuto assimilato all’urbano: l’opzione è a favore della pubblica amministrazione. Il contribuente avrebbe dovuto munirsi di preventiva autorizzazione. Anche la riduzione del 20% ex art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013 presuppone fatti — mancato svolgimento del servizio o sua grave violazione — non dedotti né provati. Il Comune, contestando la qualificazione dei fatti costitutivi, ha posto mere difese, non soggette a preclusione.

La Corte accoglie pertanto il ricorso principale, disattende quello incidentale e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Abruzzo, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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