Compensazione pecuniaria volo cancellato: giurisdizione secondo la Convenzione di Montreal (Cass. civ. Sez. III n. 6177 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua sulla base dei criteri di collegamento dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, applicabile a tutte le ipotesi di inadempimento dell’operazione di trasporto fino alla destinazione finale. La Convenzione prevale sul Regolamento UE n. 261/2004, in ragione del suo Considerando n. 35 e dell’art. 71 del regolamento stesso, che lascia impregiudicate le convenzioni disciplinanti la competenza giurisdizionale in materie particolari. Ne consegue che la clausola contrattuale di proroga della giurisdizione non può derogare ai criteri convenzionali, poiché la Convenzione impedisce la deroga preventiva delle proprie regole di giurisdizione.

Il Fatto

Due passeggeri hanno acquistato presso una compagnia aerea un volo di andata e ritorno da Bologna a Siviglia. Entrambi i voli sono stati cancellati senza preavviso; i passeggeri hanno dovuto acquistare biglietti con altra compagnia, con scalo a Venezia al ritorno, perdendo il noleggio già corrisposto per un’automobile in Spagna e sopportando ulteriori spese.

Hanno agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE n. 261/2004. Il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese; la decisione è stata confermata dal Tribunale di Bologna in appello. In entrambi i gradi la questione di giurisdizione è stata sollevata dalla società. Avverso la sentenza d’appello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il giudice d’appello aveva escluso l’applicazione della Convenzione di Montreal, trattandosi non di ritardo ma di cancellazione del volo, e aveva richiamato il Regolamento europeo e la clausola contrattuale che individuava la giurisdizione in Irlanda.

La Corte ribalta questa impostazione. La Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, cioè il risarcimento forfettariamente determinato del danno, e anche quando il pregiudizio derivi da cancellazione e non da ritardo.

Il principio è quello delle Sezioni Unite n. 3561 del 2020: la giurisdizione sulla domanda di compensazione e risarcimento per soppressione del volo si individua, anche in presenza di una clausola di proroga della giurisdizione, secondo i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal, applicabile a tutte le ipotesi di inadempimento dell’operazione di trasporto fino alla destinazione finale.

Non regge la tesi dell’applicazione esclusiva del Regolamento europeo. Il Considerando n. 35 della Convenzione e l’art. 71 del Regolamento — che lascia impregiudicate le convenzioni disciplinanti la competenza giurisdizionale in materie particolari — confermano la prevalenza della disciplina convenzionale.

I primi due motivi sono quindi fondati e accolti; il terzo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per il non compiuto esame alla luce dei principi disattesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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