Impresa familiare: esclusa la fiscalità latente nella liquidazione della quota del collaboratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24478 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impresa familiare, nella liquidazione della quota spettante al collaboratore ai sensi dell’art. 230-bis c.c., non può essere applicato il correttivo della cd. fiscalità latente, correlato all’eventuale tassazione delle plusvalenze derivanti da futura cessione dell’azienda. Tale evenienza attiene al rischio d’impresa gravante esclusivamente sul titolare e non incide sul diritto del collaboratore alla partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali, commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Ne consegue che i riflessi fiscali connessi all’avviamento, riferiti a un momento futuro ed eventuale di cessione, non possono essere traslati sul collaboratore, configurandosi il rapporto con il titolare in termini di alterità soggettiva.

Il Fatto

Il ricorrente, erede della sorella che aveva costituito un’impresa familiare con il coniuge per la gestione di una farmacia, agiva in giudizio per ottenere la liquidazione della quota di partecipazione spettante alla defunta. Il Tribunale accoglieva la domanda, determinando l’importo dovuto sulla base del valore di mercato dell’impresa e ritenendo di fatto “neutralizzata” l’incidenza della cd. fiscalità latente. La Corte d’appello di Bari, invece, riformando parzialmente la decisione, riduceva la somma dovuta applicando proprio il correttivo della fiscalità latente, con un’aliquota equitativamente dimezzata, per tener conto del futuro carico fiscale sui plusvalori aziendali. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il collaboratore.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente. Ha escluso la formazione del giudicato interno sull’applicabilità del criterio della fiscalità latente, trattandosi di questione priva di autonomia decisoria e costituente mera premessa logica della statuizione adottata. Ha altresì respinto l’eccezione di “doppia conforme”, rilevando che la questione posta dal ricorrente non attiene alla scelta tra diversi criteri di stima equivalenti, ma alla configurazione giuridica della partecipazione del collaboratore all’impresa familiare.

Nel merito, la Corte ha ripercorso la natura dell’istituto di cui all’art. 230-bis c.c., introdotto dalla legge n. 151 del 1975 per garantire tutela al lavoro prestato nella famiglia. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’impresa familiare ha natura individuale, con la qualità di imprenditore assunta esclusivamente dal titolare nei rapporti esterni, mentre i diritti di partecipazione del collaboratore hanno natura obbligatoria e non reale. Ha valorizzato, in particolare, il principio di alterità tra titolare e collaboratori, che impedisce di far ricadere su questi ultimi le conseguenze fiscali proprie del regime dell’impresa e del connesso rischio gestionale.

La Corte ha quindi ritenuto che l’esigenza di effettiva tutela del lavoro familiare, ispiratrice della disciplina, contrasti con la possibilità di considerare riflessi fiscali connessi all’avviamento in relazione a un momento futuro ed eventuale di cessione. L’avviamento viene in considerazione solo come parametro per commisurare il diritto del collaboratore, ed il suo valore non può che essere determinato al momento della liquidazione o cessazione dell’impresa. Ha ulteriormente osservato che il regime fiscale dell’impresa familiare non è sovrapponibile al contenuto del diritto di partecipazione: le quote spettanti ai collaboratori costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli d’impresa, e la liquidazione del diritto di partecipazione non è soggetta a IRPEF in capo al percipiente.

La Corte ha infine disatteso la tesi del Procuratore Generale, secondo cui la fiscalità latente potrebbe trovare ingresso quando il carico fiscale sia probabile e specificamente correlato alla vicenda liquidatoria, ritenendo tale prospettiva fondata su una circostanza estrinseca alla fattispecie astratta e tale da vanificare il presupposto di diritto della liquidazione. Accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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