Debito di custodia e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 246 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla medesima resa, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un obbligo restitutorio dei beni ricevuti in consegna. L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, non può quindi prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia, che grava soltanto sul consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il conto meramente riepilogativo e ricognitivo di beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni dell’ente e riconducibili al suo stato patrimoniale, è assoggettato a mero debito di vigilanza e resta escluso dall’obbligo di resa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un dipendente di un ente locale che ha reso il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Nella relazione istruttoria il magistrato ha dubitato della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.
La Procura regionale ha depositato le conclusioni ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque di improcedibilità del giudizio con restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il pubblico ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della gestione oggetto del conto. Non si tratta di beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia, ma di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale dello stesso.
Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e appaiono esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, in adesione a canoni consolidati nella pluriennale giurisprudenza contabile. La Corte richiama, tra le altre, Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, della Sezione piemontese, n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.
Il criterio dirimente viene individuato nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali: solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa, cui comunque si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione di un effettivo debito di custodia, gravante sul solo consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte funzionali delle articolazioni dell’amministrazione.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. Nel caso concreto, la natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di cassa o di magazzino escludono l’obbligo di resa: il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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