Compensi al difensore liquidabili per fase istruttoria nell’opposizione ex legge Pinto (Cass. civ. Sez. II n. 17579 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55 del 2014, rileva anche l’esame degli scritti e dei documenti delle altre parti, nonché dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli dai quali può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa. Ne segue che il compenso per la fase istruttoria va comunque riconosciuto, poiché la fase di trattazione della causa è ineludibile. In un giudizio di opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001, tra i provvedimenti esaminabili a tal fine deve annoverarsi il medesimo decreto opposto. La decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. presuppone il principio secondo cui, quando il giudizio prosegua nel grado successivo solo per la determinazione delle spese, il differenziale tra la somma attribuita e quella ritenuta corretta costituisce il disputatum, sul quale si determinano le ulteriori spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente aveva domandato alla Corte d’appello la corresponsione dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio risarcitorio conseguente a responsabilità professionale. Il giudice adito aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando un importo di euro 400. Proposta opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001, la Corte d’appello l’aveva parzialmente accolta, sul presupposto che il procedimento di accertamento tecnico preventivo dovesse essere ricompreso nel termine complessivo di durata del giudizio. Quanto alle spese, il giudice aveva liquidato, per il giudizio di opposizione, euro 28 per esborsi ed euro 1.950 per compensi.
La ricorrente impugna il decreto con tre motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. La questione centrale riguarda la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, negati dalla Corte d’appello in assenza di attività istruttoria svolta.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità del decreto collegiale per difetto o anomalia motivazionale nella quantificazione dei compensi. La Corte lo dichiara manifestamente infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ricorda che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è ammesso solo quando l’anomalia si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. L’anomalia rileva solo come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la semplice insufficienza.
Nel caso di specie non emerge alcuna grave anomalia collocabile sotto la soglia minima costituzionale, avendo la Corte d’appello argomentato adeguatamente sulle questioni sollevate dall’opponente.
I motivi secondo e terzo, trattati unitariamente per connessione logico-giuridica, sono invece accolti. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014, per fase istruttoria si intende anche l’esame degli scritti o documenti delle altre parti. Il compenso per la fase istruttoria va quindi riconosciuto, poiché la fase di trattazione è in ogni caso ineludibile (Sez. II n. 7143 del 2023).
La Corte aggiunge che rileva anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui si desume la non necessità di procedere all’istruzione: in un giudizio di opposizione, tra questi va annoverato il decreto opposto (Sez. II n. 20993 del 2020). La doglianza è pertanto fondata.
Sussistono gli estremi per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. Quanto al disputatum, quando il giudizio prosegua nel grado successivo solo per la determinazione delle spese di lite, il differenziale tra la somma attribuita dall’impugnata e quella ritenuta corretta costituisce il parametro, integrato dal decisum, per determinare le ulteriori spese (Sez. I n. 6345 del 2020). La Corte riconosce l’aumento del 30% per gli atti telematici, rapportato al primo scaglione, e liquida l’ulteriore compenso per la fase di trattazione/istruttoria in euro 496,00, oltre spese di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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