Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese, escluso il doppio contributo (Cass. civ. Sez. V n. 17581 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, manifestata ritualmente dal difensore munito di procura speciale e comunicata alle controparti a cura della cancelleria, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., restando le spese compensate in ragione dell’andamento della lite. Il c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando il presupposto applicativo è sopravvenuto alla proposizione del ricorso. La relativa previsione, di natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni estensive.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato il fermo amministrativo iscritto su un proprio veicolo, conseguente al mancato pagamento di una cartella emessa per debito erariale. La commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello della società di riscossione, aveva dichiarato legittimo il fermo, confermando la pretesa creditoria sottostante.
Proposto ricorso per cassazione, la contribuente ha depositato istanza di rinuncia agli atti dichiarando di non avere più interesse alla lite, per aver aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle. L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione, senza proporre controricorso; la società di riscossione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il presupposto fattuale addotto a sostegno dell’istanza. La contribuente ha dichiarato di aver versato quanto dovuto in ragione della definizione agevolata di una nuova cartella, per l’importo indicato, emessa sulla base della medesima pretesa impositiva oggetto della sentenza impugnata.
I documenti prodotti, però, non dimostrano — in mancanza di univoca corrispondenza — che tale cartella abbia ad oggetto gli stessi debiti di cui al fermo amministrativo impugnato nel giudizio. Il collegio rileva quindi un difetto probatorio sulla riconducibilità delle somme versate alla pretesa controversa.
Tale rilievo non impedisce, tuttavia, di prendere atto della rinuncia al ricorso, manifestata ritualmente dal difensore in virtù di espresso potere conferito con la procura speciale in calce al ricorso e ritualmente comunicata alle controparti a cura della cancelleria. Sussistono così le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio secondo il disposto dell’art. 391 cod. proc. civ.
Le spese restano compensate in ragione dell’andamento del giudizio. Infine, la Corte esclude il pagamento del c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002: il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso, come affermato dalla Cass. n. 31732 del 2018. La previsione, inoltre, è norma lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, dunque di stretta interpretazione, come ribadito dalla Cass. n. 25693 del 2022 e dalla Cass. n. 10140 del 2020.
Nota della Redazione
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