Compensi agli istruttori sportivi dilettanti professionisti esclusi dai redditi diversi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25010 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986 non annovera tra i redditi diversi le somme percepite da coloro che svolgano professionalmente le attività da cui le somme derivano. I compensi corrisposti ai collaboratori di una società sportiva dilettantistica non possono essere qualificati come redditi diversi sol perché percepiti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche. Il carattere professionale della prestazione fa fuoriuscire la fattispecie dal paradigma normativo della norma citata. L’accertamento in fatto sulla sussistenza del requisito della professionalità è sottratto al sindacato di legittimità e censurabile, nel giudizio di cassazione, nei soli limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

La società gestiva una palestra e si era vista recapitare dall’Inps un avviso di addebito per contributi pretesi in relazione a tre collaboratori impiegati come istruttori sportivi. La società si opponeva all’avviso; il giudice di primo grado le dava ragione, ma la Corte d’appello riformava la pronuncia e rigettava l’opposizione.

Secondo il giudice di appello i tre collaboratori svolgevano abitualmente e professionalmente l’attività di istruttore sportivo, con la conseguenza che il carattere professionale della prestazione escludeva l’applicazione del regime dei redditi diversi. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi; l’Inps ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986, per avere la Corte d’appello negato l’applicazione della norma a una società sportiva dilettantistica. La Corte di cassazione ha giudicato il motivo infondato, richiamando un orientamento cui ha inteso dare continuità e citando i propri precedenti in materia.

Il principio è netto: la disposizione invocata non annovera tra i redditi diversi le somme percepite da chi svolge professionalmente le attività da cui le somme derivano. I compensi corrisposti ai collaboratori non possono quindi essere qualificati come redditi diversi per il solo fatto di essere percepiti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche. La qualificazione soggettiva del percettore e la natura dilettantistica del contesto in cui opera la società non valgono a neutralizzare il dato della professionalità della prestazione.

Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente, perché entrambi — pur essendo il secondo rubricato come violazione di legge — criticavano l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello in ordine alla presenza del requisito della professionalità. Il giudice di merito aveva fondato il proprio convincimento su elementi specifici: lo svolgimento dell’attività in modo continuativo per vari anni; il possesso dei titoli professionali necessari alla formazione dei soci; lo svolgimento dell’attività lavorativa senza soluzione di continuità per la società; la percezione di corrispettivi non simbolici.

La Corte ha ricordato che un siffatto accertamento non può essere sottoposto a censura mediante una rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito — deposizioni testimoniali e documenti prodotti dalla società — ma è censurabile nei soli limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo. Il terzo motivo deduceva in effetti tale omissione, ma in modo inammissibile: il fatto che due dei tre istruttori svolgessero attività lavorativa diversa per altri soggetti non era stato prospettato come decisivo, né il motivo argomentava le ragioni per cui quel fatto, da solo, avrebbe potuto escludere la natura professionale dell’attività svolta per la società. La compresenza di due impieghi diversi non esclude che uno di essi venga svolto in modo stabile, con la necessaria continuità e competenza.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, in ragione del consolidarsi dell’orientamento di legittimità dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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