Obbligo contributivo e travisamento della prova: inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7556 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligo contributivo, la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 non preclude il risarcimento del danno per i periodi in cui il versamento non sia più possibile. L’obbligo di contribuzione sorge nel momento in cui la prestazione lavorativa è di fatto resa e utilizzata dal datore di lavoro, a prescindere dalla data di decorrenza ‘economica’ del rapporto fissata in una precedente sentenza tra le parti. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ossia la svista sul fatto probatorio in sé, trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., mentre l’errore sulla riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. È inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di percezione, miri in realtà a una rivalutazione dell’apprezzamento probatorio del giudice di merito.
Il Fatto
La lavoratrice, dopo plurimi contratti a termine con Poste Italiane, era stata impiegata dal 4.1.2003 al 30.4.2003 tramite un’agenzia di lavoro interinale. Con una precedente sentenza della Corte d’appello di Milano era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal 4.1.2003, con condanna alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni dalla notifica del tentativo di conciliazione (18.2.2003). La società aveva adempiuto solo nel 2007 e la lavoratrice, constatata la mancata contribuzione per il periodo 4.1.2003-17.2.2003, aveva agito per il risarcimento del danno. Il Tribunale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per la regolarizzazione parziale, aveva condannato la società al risarcimento per il solo periodo non più versabile per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la nullità della sentenza per travisamento del contenuto oggettivo della prova. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, la Corte ha distinto l’errore di percezione del fatto probatorio, rimediabile con la revocazione, dall’errore di valutazione della sua riconducibilità al fatto da provare, deducibile in cassazione. La censura, formulata in modo ambiguo quanto al mezzo, è stata ritenuta non aderente alla motivazione della Corte d’appello, che aveva fondato il proprio convincimento su un contratto e sulle buste paga non contestati, e volta in realtà a criticare l’apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la società sosteneva la violazione di legge per essere stata considerata datrice di lavoro nel periodo precedente al 18.2.2003, essendo in atto un rapporto di lavoro temporaneo con l’agenzia. La Corte ha rilevato che la censura non era aderente alla motivazione: il motivo di appello non si fondava sull’incontestata titolarità del rapporto in capo all’agenzia, ma sull’interpretazione delle statuizioni della precedente sentenza, secondo cui l’obbligo contributivo sarebbe sorto solo dal 18.2.2003.
La Corte ha invece accertato che la lavoratrice aveva prestato attività lavorativa in favore della società sin dal 4.1.2003, data di inizio della somministrazione, e che l’obbligo contributivo era correttamente insorto in quel momento. La sentenza impugnata è quindi conforme al principio per cui l’obbligo contributivo è conseguenza dell’obbligo assicurativo, che sorge quando le prestazioni vengono rese e utilizzate. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e distrazione in favore del difensore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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