La prescrizione del credito per omessa notifica della cartella è opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 14078 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle sanzioni amministrative, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella di pagamento costituisce opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., in quanto contesta il diritto stesso di procedere a esecuzione forzata dell’agente della riscossione per la sopravvenuta estinzione della ragione di credito. Tale opposizione è proponibile senza limiti o preclusioni temporali, non rientrando nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione amministrativa disciplinata dall’art. 7 d.lgs. n. 150/2011. L’opposizione all’estratto di ruolo, dichiarata non impugnabile dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, resta ammissibile quando sulla sussistenza dell’interesse ad agire si sia formato il giudicato interno, per mancata impugnazione della relativa statuizione.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative, deducendo il difetto di notifica delle cartelle e dei verbali di accertamento presupposti e l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo per carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.
Il Tribunale, in riforma, riconosceva l’ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo quando rappresenti il primo atto con cui il privato viene a conoscenza della pretesa impositiva. Tuttavia, nel merito, rigettava l’impugnazione ritenendo necessaria, per la c.d. opposizione recuperatoria, anche la contestazione dei vizi attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, non essendo sufficiente il solo difetto di notifica. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la questione dell’applicabilità dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con l. n. 215/2021, che ha dichiarato la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, ai giudizi pendenti. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, la S.C. ha affermato che la norma sopravvenuta non può incidere sul giudicato interno formatosi sulla sussistenza dell’interesse ad agire quando il giudice di merito si sia espresso positivamente e la relativa statuizione non sia stata impugnata.
Nella specie, il Tribunale aveva accolto il gravame dell’opponente in punto di interesse ad agire e tale statuizione, non essendo stata impugnata in cassazione, era divenuta definitiva, superando la questione dell’applicabilità dello ius superveniens.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ravvisando l’errore del giudice di appello nell’avere qualificato la domanda come opposizione recuperatoria soggetta alla disciplina dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011. L’opponente, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione, aveva contestato la sopravvenuta estinzione del credito, configurando un’ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proponibile senza limiti di tempo.
Il Tribunale aveva omesso di verificare l’effettiva notifica delle cartelle e l’eventuale prescrizione del credito, limitandosi a richiamare la mancata notifica dei verbali di accertamento. Tale omissione ha determinato la cassazione della sentenza con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Nota della Redazione
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