Compenso all’ausiliario del giudice negli accordi di ristrutturazione (Cass. civ. Sez. I n. 22828 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall’art. 182-bis l. fall. il tribunale non nomina né un precommissario né un commissario giudiziale. L’eventuale ausiliario è nominato sul fondamento della norma processuale generale di cui all’art. 68 cod. proc. civ. Ne deriva, in via di necessario corollario, l’applicabilità del relativo regime di liquidazione del compenso, dettato dall’art. 2 del d.m. 30.05.2002 in materia di consulenza contabile e dalle tariffe forensi per l’attività stragiudiziale, con esclusione del d.m. n. 30/2012. Il decreto di nomina dell’ausiliario non è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 26 l. fall., né è contestabile la sola statuizione sul quantum al di fuori del procedimento ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il Tribunale, in sede di opposizione proposta ai sensi dell’art. 170 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 702-bis cod. proc. civ., ha liquidato all’ausiliario nominato nell’ambito di un procedimento di omologazione di accordi di ristrutturazione la somma di euro 43.695,95, oltre iva e oneri, compensando integralmente le spese di lite.

La società opponente aveva chiesto l’omologazione degli accordi e l’autorizzazione all’erogazione di nuova finanza interinale ex art. 182-quinquies, comma 1, l. fall. Il Tribunale aveva nominato l’ausiliario invitandolo a rendere un parere sull’istanza. Rigettate le domande di omologa, l’ausiliario ha impugnato per cassazione il provvedimento di liquidazione, affidandosi a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si censura la qualificazione della natura giuridica degli accordi di ristrutturazione e la mancata applicazione analogica delle norme sul concordato preventivo. Il motivo è inammissibile perché decentrato rispetto alla ratio decidendi. Il Tribunale non ha affermato l’estraneità degli accordi alla concorsualità per negare l’impugnabilità, ma ha fondato il rigetto su un diverso profilo preliminare: la non contestabilità del decreto di nomina dell’ausiliario.

La Corte rileva che la questione della natura concorsuale degli accordi è ormai superata nel senso dell’appartenenza piena dell’istituto all’ambito della concorsualità, richiamando Cass. n. 9087/2018, Cass. n. 16347/2018 e Cass. n. 1350/2019. Tale problematica non rileva però ai fini della confutazione della decisione impugnata, che ha affermato la contestabilità del decreto di nomina solo in sede di opposizione all’omologa e la contestabilità del quantum nei limiti dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

Il secondo motivo, incentrato sull’applicabilità degli artt. 165 e 39 l. fall. e sull’impugnabilità del decreto di liquidazione del compenso solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., è anch’esso inammissibile. La Corte chiarisce che il Tribunale non ha fondato la decisione sull’inapplicabilità dell’art. 165 l. fall. per la natura privatistica degli accordi, ma sulla peculiarità della disciplina dell’art. 182-bis l. fall., che non prevede la nomina di un commissario giudiziale.

Il terzo motivo, relativo all’assimilabilità tra le prestazioni dell’ausiliario e quelle del precommissario del concordato in bianco, è infondato. La Corte osserva che la disciplina dell’art. 182-bis l. fall. non contempla la nomina di un commissario, sicché la nomina dell’ausiliario ex art. 68 cod. proc. civ. comporta come necessario corollario l’applicabilità del regime di liquidazione dell’art. 2 del d.m. 30.05.2002. Il ricorso è complessivamente rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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