Accertamento integrativo solo su elementi nuovi non su rivalutazione atti (Cass. civ. Sez. V n. 22827 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’integrazione dell’accertamento mediante l’emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, tali dovendosi ritenere anche quelli noti ad un ufficio fiscale ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’atto al momento dell’adozione. Non rileva in senso contrario né la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione, né il dovere di reciproca collaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza. La fattispecie integrativa non ricorre, invece, in presenza di una diversa, o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisito, essendo onere dell’Amministrazione finanziaria indicare quali siano i nuovi elementi che non ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento in quanto in possesso di diverso ufficio fiscale.

Il Fatto

L’Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale della Campania notificava a una società avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, per il 2005, un maggior valore della produzione di circa ventinove milioni di euro e una maggiore IRAP di oltre un milione di euro, con interessi e sanzioni. Il rilievo muoveva da un’operazione di scissione parziale di un’azienda speciale comunale, in esito alla quale era stato iscritto un fondo rischi da scissione, divenuto esuberante dopo una transazione con il Comune.

La società impugnava l’atto. I giudici di merito, prima provinciali e poi regionali, ne dichiaravano la nullità per violazione del principio di unicità dell’accertamento: lo stesso anno d’imposta era già stato oggetto di una precedente verifica, definita con accertamento con adesione, senza che l’Ufficio indicasse la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile, perché il medesimo capo della decisione impugnata veniva censurato sotto profili tra loro incompatibili, invocando insieme il vizio di omessa pronuncia e quello di omessa motivazione, categorie concettualmente alternative.

Sul secondo motivo, la Corte ha ricostruito la disciplina dell’accertamento integrativo. Ha richiamato il principio secondo cui l’integrazione è consentita solo se gli elementi posti a fondamento dei nuovi atti sono nuovi, ciò che non accade quando l’Amministrazione si limiti a una diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio già in suo possesso, consumando così il proprio potere di accertamento. Ha poi precisato che sono nuovi anche gli elementi noti a un ufficio fiscale ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’atto, senza che rilevi il previo accertamento parziale, nemmeno se definito con adesione.

Applicando tali principi, la Corte ha confermato la decisione dei giudici tributari. L’Agenzia non aveva indicato quali documenti nuovi fossero stati reperiti dopo la prima verifica del 2007 né quali nuovi elementi non avesse potuto esaminare in precedenza perché in possesso di altro ufficio. L’accertamento integrativo impugnato si fondava, al contrario, su una mera rivalutazione degli elementi già verificati, con conseguente infondatezza del motivo.

Il ricorso incidentale della società, articolato sulla decadenza e sul termine raddoppiato in presenza di obbligo di denuncia, è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. La Corte, in conclusione, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e condannato quest’ultima alla rifusione delle spese di legittimità in favore della società contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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