Compenso avvocato: fase istruttoria dovuta anche senza attività probatoria (Cass. civ. Sez. II n. 25711 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso per la fase istruttoria del giudizio civile, disciplinata dall’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014, comprende tutte le attività di trattazione comprese tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale compenso, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività a contenuto strettamente istruttorio. È sufficiente la semplice trattazione della causa, ossia la partecipazione del difensore a una o più udienze davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese. Ne consegue che l’esclusione del compenso fondata sulla sola affermazione che la fase istruttoria non si è svolta contrasta con la lettera della disposizione.
Il Fatto
Un avvocato aveva difeso due parti in un giudizio civile davanti al Tribunale di Patti. Con ordinanza n. 2404/2023, lo stesso Tribunale, decidendo sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, aveva liquidato in suo favore il compenso per l’attività difensiva, escludendo però la voce degli onorari relativa alla fase istruttoria, perché non svolta.
Il difensore ha impugnato l’ordinanza in Cassazione. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La questione sottoposta alla Corte riguarda la spettanza del compenso per la fase di trattazione e istruttoria quando il Tribunale la neghi sul presupposto del mancato svolgimento di attività probatoria.
La Motivazione della Corte
Secondo la Corte il motivo è manifestamente fondato. L’art. 4, comma 5, d.m. n. 55 del 2014 articola la liquidazione del compenso per fasi: studio della controversia, introduzione del giudizio, fase istruttoria e fase decisionale. Dall’elencazione delle attività contenuta nella lett. c) si ricava che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione che si collocano tra la fase introduttiva e quella decisionale, la quale inizia con la precisazione delle conclusioni.
La conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano minimi e massimi in relazione al valore della controversia e denominano la fase “istruttoria e/o di trattazione”. Il compenso per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta dunque anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel singolo grado di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio.
È sufficiente la semplice trattazione della causa: la partecipazione del difensore a una o più udienze davanti al giudice oppure il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese. La Corte richiama sul punto Cass. n. 28627 del 2023, Cass. n. 8561 del 2023, Cass. n. 20993 del 2020 e Cass. n. 4698 del 2019.
La decisione impugnata, che aveva negato il compenso con la perentoria affermazione che la fase non si era svolta, risulta quindi in contrasto con la lettera della norma, dalla quale si ricava che nel giudizio di cognizione, almeno in primo grado, la trattazione della causa costituisce un’attività necessaria.
A ciò si aggiunge un profilo specifico del caso: il ricorrente aveva dedotto di avere esaminato documenti prodotti dalla controparte e di avere partecipato a numerose udienze di trattazione, delle cui date aveva indicato l’elenco. Sotto tale profilo il provvedimento impugnato non presentava nemmeno una apparente giustificazione.
L’ordinanza è pertanto cassata sul punto, con rinvio della causa allo stesso ufficio giudiziario, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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