Revocazione per travisamento processuale e spese di lite al funzionario (Cass. civ. Sez. V n. 25710 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese processuali in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari si applicano le disposizioni sul compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies del d. lgs. n. 546 del 1992. La statuizione sulle spese del grado di merito è autonomamente impugnabile con l’appello e non può essere censurata per la prima volta in cassazione. Il travisamento di un fatto processuale, consistente nell’erronea supposizione che una eccezione non sia stata proposta nel giudizio di primo grado, non integra l’omesso esame di un fatto decisivo, ma un errore revocatorio che va fatto valere con la revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 64, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, non con il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di sé medesimo, riceveva una cartella esattoriale con cui l’Agenzia delle Entrate gli intimava il pagamento di imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso e lo condannava alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione finanziaria.
La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, con ulteriore condanna alle spese del grado. Contro la sentenza regionale il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in materia di spese e l’omesso esame di un fatto decisivo. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore, sul rilievo che questo si era costituito a mezzo di un proprio funzionario munito di delega, senza difensore abilitato. La Corte rileva anzitutto un profilo di inammissibilità: la censura investe anche la pronuncia sulle spese resa in primo grado, avverso la quale il contribuente avrebbe dovuto articolare uno specifico motivo di appello. Nessuna doglianza risulta proposta sul punto, come si evince dalla ricostruzione della vicenda processuale.
Nel merito, il motivo è infondato quanto alle spese di secondo grado. L’art. 15, comma 2-sexies del d. lgs. n. 546 del 1992 dispone che, nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari, si applicano le disposizioni sul compenso degli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che esclude l’errore del giudice regionale nel condannare il contribuente alla rifusione delle spese.
Il secondo motivo è invece inammissibile. Il ricorrente rimprovera alla Commissione regionale non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma il travisamento di un fatto processuale: il collegio avrebbe ritenuto che l’eccezione di compensazione fosse stata proposta per la prima volta in appello, mentre era già stata ritualmente introdotta in primo grado, senza contestazioni dell’Amministrazione.
Si tratta, osserva la Corte, di un errore revocatorio dipendente da una falsa percezione della realtà, poiché la decisione d’appello si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa. Un simile vizio va fatto valere con la revocazione, in base al combinato disposto dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 64, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992. La Corte richiama il costante orientamento di legittimità, secondo cui l’erroneità della ricognizione del thema decidendum compiuta dal giudice d’appello, ove emergente ictu oculi, si traduce in una svista materiale che legittima l’istanza di revocazione.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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