Compenso del segretario generale Corte costituzionale incluso nella base della buonuscita (Cons. Stato n. 9177 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della base contributiva dell’indennità di buonuscita ex art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, la nozione di « stipendio, paga o retribuzione annui » non si esaurisce nella sola paga tabellare, ma comprende gli emolumenti che remunerano l’ordinaria prestazione lavorativa e che presentano i caratteri della stabilità, fissità e continuità. Assume rilievo il dato sostanziale della funzione retributiva, non la sola qualificazione formale dell’emolumento. Rientra pertanto nella base di computo il compenso corrisposto in via aggiuntiva per un incarico apicale svolto in regime di esclusività, ove esso sia stato assoggettato a ritenute previdenziali e considerato utile ai fini del trattamento pensionistico, integrando così il presupposto dell’art. 38, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato ordinario poi collocato a riposo su domanda, ha ricoperto per otto anni l’incarico di segretario generale della Corte costituzionale, percependo per tale funzione un compenso annuo aggiuntivo al trattamento economico di magistrato in godimento.

L’INPS aveva negato l’inclusione di quel compenso nella base contributiva dell’indennità di buonuscita, dapprima con una nota e poi all’esito del ricorso amministrativo. Il TAR Lazio ha respinto le domande, ritenendo che la locuzione « stipendio » vada intesa come paga tabellare e che l’emolumento, correlato all’incarico e non inserito nella struttura retributiva dell’impiego, non fosse computabile. Di qui l’appello, resistito dall’INPS e dal Ministero della giustizia, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura dell’indennità di buonuscita, qualificata come retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 258 del 2022; Corte cost. n. 159 del 2019). Tale funzione proietta la determinazione della base contributiva in chiave retrospettiva sulla carriera del dipendente e ne giustifica la rilevanza a fini previdenziali.

La formulazione dell’art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 depone per l’inclusione degli emolumenti che remunerano l’ordinaria prestazione lavorativa e che presentano i caratteri tipici della retribuzione: stabilità, fissità e continuità. La tesi dell’INPS, accolta dal primo giudice, è giudicata eccessivamente restrittiva e non supportata dal dato testuale, perché esclude emolumenti che commisurano in modo effettivo il valore delle prestazioni rese, e dunque rientrano nel concetto di « stipendio, paga o retribuzione annui ».

Quanto al caso concreto, è pacifico che il compenso ha remunerato una prestazione diversa da quella di magistrato, inerente all’incarico e svolta in via esclusiva, con specifica qualificazione professionale ricavabile dall’art. 13 del regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale. L’emolumento è stato assoggettato a ritenute previdenziali ed è stato considerato utile ai fini del trattamento pensionistico dalla Corte dei conti, sentenza n. 112 del 2025: tale pronuncia integra il presupposto dell’art. 38, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973.

Il richiamo dell’INPS alla Corte cost. n. 73 del 2024 è respinto: quella decisione riguardava l’indennità di anzianità dei dipendenti del parastato, istituto non basato su contribuzione. Il Collegio riconosce il carattere di predeterminazione legale e tassatività delle componenti utili al calcolo, ma lo raccorda al fatto che il compenso è stato svolto in regime di esclusività e corrisposto in aggiunta al trattamento in godimento.

L’appello è quindi accolto: in riforma della sentenza, è accertato il diritto del ricorrente all’inserimento del compenso nella base di computo, previo annullamento degli atti impugnati. La pronuncia è resa nei soli confronti dell’ente previdenziale, essendo il Ministero della giustizia carente di legittimazione sulla domanda azionata. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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