Competenza comunale sui progetti di bonifica e improcedibilità del subentro in garanzia (TAR Piemonte n. 477 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la Regione invita un soggetto responsabile dell’inquinamento a presentare un nuovo progetto di bonifica, incidendo in senso oneroso sulla sfera giuridica del destinatario, costituisce provvedimento amministrativo impugnabile e non mera comunicazione. La competenza ad approvare i progetti di bonifica spetta al Comune e non alla Regione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 42/2000 e dell’art. 43 della L.R. n. 9/2007. La parte del provvedimento che impone il subentro nelle garanzie finanziarie diviene improcedibile per sopravvenuto svincolo delle fideiussioni, che ne fa venir meno la lesività. La fondatezza della censura di incompetenza assorbe le ulteriori doglianze.
Il Fatto
La Regione Piemonte, con nota dell’8.11.2022, premesso che il Cons. Stato, con sentenza n. 8032 del 2.12.2021, aveva individuato la ricorrente tra i soggetti responsabili dell’inquinamento di un’area, e che i proprietari non responsabili avevano chiesto lo svincolo delle garanzie finanziarie, ha invitato la ricorrente a presentare un nuovo progetto di bonifica corredato da garanzie e a subentrare nelle garanzie in essere.
Avverso tale atto la ricorrente è insorta, deducendo l’incompetenza della Regione e diversi profili di eccesso di potere. Si sono costituiti il Comune e altri soggetti coinvolti. All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto all’inammissibilità per asserita natura di mera comunicazione dell’atto, l’eccezione è infondata: la nota regionale esprime la richiesta di presentare un nuovo progetto di bonifica e di subentrare in garanzie finanziarie, traducendosi nell’imposizione di adempimenti onerosi. Incidendo sulla sfera giuridica della destinataria, l’atto è provvedimento impugnabile.
Anche l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse per la determinazione comunale del 23.6.2023 non ha pregio: il provvedimento comunale non si sostituisce, ma si aggiunge all’atto regionale. Trattandosi di due disposizioni distinte promananti da enti diversi, persiste l’interesse all’impugnazione della nota regionale.
È invece condivisibile l’eccezione di improcedibilità della parte riferita al subentro nelle fideiussioni. Per effetto dello svincolo intervenuto in pendenza di giudizio nei confronti dei proprietari incolpevoli, è venuta meno la possibilità del subentro e l’atto ha perso, in parte qua, l’originaria lesività. La gestione delle garanzie finanziarie pertiene alla Regione solo per quelle prestate e accettate alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 dell’11.3.2015; le altre devono essere prestate ai Comuni, sicché la nota non può essere riletta come imposizione di una nuova garanzia.
Nel merito, limitatamente alla residua richiesta di un nuovo progetto di bonifica, il Collegio ritiene fondata la censura di incompetenza. La richiesta esula dalla competenza regionale: alla luce dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 42/2000 e dell’art. 43 della L.R. n. 9/2007, la competenza ad approvare i progetti di bonifica fa capo al Comune. La fondatezza di tale censura determina l’assorbimento delle restanti doglianze.
Il ricorso è dunque in parte accolto, quanto alla richiesta di presentare un nuovo progetto di bonifica, e in parte dichiarato improcedibile, quanto al subentro nelle garanzie finanziarie. Le spese di lite sono compensate per la complessità delle questioni dedotte.
Nota della Redazione
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