Improcedibile il ricorso sul payback per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 1265 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e il giudice non può deciderlo nel merito quando l’interesse alla pronuncia è venuto meno. La sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per difetto delle condizioni dell’azione. L’improcedibilità va dichiarata quando la parte ricorrente ha provveduto al pagamento degli oneri di ripiano e ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati.

Il Fatto

Una società operante nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto sulle linee guida del 6 ottobre 2022 e una serie di provvedimenti, nazionali e regionali, volti a richiedere il ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018. Con numerosi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti adottati da diverse Regioni e Province autonome con cui sono state individuate le quote di payback a carico dei fornitori.

All’udienza straordinaria del 12 dicembre 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse a una decisione nel merito, avendo la società versato in favore delle Regioni gli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025. Il Collegio è stato quindi chiamato a valutare le conseguenze processuali di tale sopravvenienza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 7399 del 2019. Il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si assume leso e il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha introdotto.

Il giudice non ha alcuna possibilità di decidere nel merito il ricorso quando la parte attrice, prima della delibazione della controversia, dichiari di rinunciarvi o di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 5113 del 2014.

Nel caso concreto, il versamento degli oneri di ripiano e la dichiarazione resa in udienza integrano una sopravvenuta carenza di interesse. L’atto introduttivo e i motivi aggiunti perdono il loro oggetto, perché viene meno la condizione dell’azione che ne giustificava la proposizione.

Il Collegio rileva che l’intervenuto pagamento ha esaurito la pretesa sostanziale sottesa alla impugnativa. La ricorrente ha conseguito, per via satisfattiva, il risultato che l’annullamento degli atti avrebbe potuto assicurare.

In ragione dell’esito processuale e delle peculiarità della vicenda, il Tribunale dispone l’integrale compensazione delle spese di lite. La pronuncia è di rito e non tocca il merito delle censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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