Micro-trincea per la fibra ottica non è tecnica inderogabile (TAR Piemonte n. 480 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La preferenza espressa dall’art. 40, comma 4, del d.l. n. 77/2021 per la tecnica della micro-trincea nella posa delle infrastrutture a banda ultra larga non configura un’inderogabilità assoluta di tale metodologia. L’ente proprietario o gestore della strada conserva un margine di discrezionalità tecnica, in virtù del quale può dettare prescrizioni concrete e circostanziate, o proporre soluzioni alternative, a tutela della sicurezza stradale e della integrità della sovrastruttura. La valutazione della compatibilità della micro-trincea con il contesto specifico — in particolare nei centri storici e in presenza di pavimentazioni in pietra su rete elettrosaldata — non è automaticamente superata dalla preferenza normativa, ma richiede un bilanciamento degli interessi in concreto.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune resistente ha negato l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico di una via del centro storico per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica. Si tratta di un intervento nell’ambito di una concessione per la realizzazione dell’infrastruttura a banda ultra larga nelle aree a fallimento di mercato.

Un primo diniego, motivato con la scelta generalizzata di non consentire la manomissione della pavimentazione in pietra, era stato annullato da questo TAR con sentenza n. 946/2025 per difetto di motivazione. L’amministrazione ha poi adottato un nuovo provvedimento, oggetto della presente impugnativa, articolando la motivazione sulla specificità del contesto. La società ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Preliminarmente ritiene ammissibile la relazione tecnica depositata tardivamente dal Comune, in quanto predisposta in replica alla relazione tecnica prodotta dalla ricorrente solo alla scadenza dei termini, primo atto in cui quest’ultima si confronta con le specifiche tecniche dell’intervento: escluderne la replica lederebbe le prerogative difensive della parte resistente.

Nel merito, la tesi della ricorrente — secondo cui la micro-trincea non sarebbe suscettibile di alcuna prescrizione o valutazione da parte dell’ente proprietario della strada — non è condivisibile. Portata alle estreme conseguenze, esporrebbe la disciplina a seri rischi di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irrazionalità, realizzando un trattamento identico di situazioni dissimili. La variabilità dei contesti urbani — in particolare nei centri storici, con pavimentazioni in pietra e sedimi d’epoca — non può essere assoggettata a un unico sistema realizzativo inderogabile.

Il Collegio richiama Cons. St., sez. VI n. 1816/2025, che ha riconosciuto all’ente gestore della strada la possibilità di concordare accorgimenti sul posizionamento e sulle concrete modalità di lavorazione, per garantire la sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura. L’attribuzione all’operatore della scelta di larghezza e profondità della posa si spiega con la sua conoscenza delle esigenze tecniche della connessione, ma non comporta che tali esigenze facciano de plano aggio su ogni altro interesse.

Il primo motivo è infondato: l’amministrazione non ha negato la valenza di opera di urbanizzazione primaria dell’infrastruttura né ha posto divieti generalizzati; ha invece motivato concretamente su una specifica via, evidenziando la presenza di una rete elettrosaldata sotto la pavimentazione, posata con la manutenzione straordinaria del 2020, che la micro-trincea potrebbe compromettere. Solo in giudizio la ricorrente ha introdotto valutazioni sulle concrete modalità realizzative, modificando l’atteggiamento procedimentale. Anche la connessione aerea non è risultata impossibile in assoluto, essendo documentato almeno un collegamento realizzato senza intervento sul sedime. Il secondo motivo è parimenti infondato: il richiamo al codice della strada, ancorché presente nell’atto, non costituisce il cuore della motivazione, che resta ampia e circostanziata, e la qualità di proprietario della strada giustifica l’esigenza di conciliare i diversi interessi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della molteplicità degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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