Distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. pen. Sez. VII n. 24371 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I reati di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si differenziano non per la materialità del fatto, ma essenzialmente in relazione all’elemento psicologico. Nel primo l’agente mira al conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia; nel secondo agisce nella convinzione, non meramente astratta o arbitraria ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un proprio diritto ovvero di soddisfare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria. È inoltre inammissibile, per interruzione della catena devolutiva, il motivo di ricorso per cassazione che deduca questioni non prospettate come motivi di appello, non essendo consentito sottrarre un punto della decisione alla cognizione del giudice del gravame.
Il Fatto
L’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna per il delitto di estorsione, ritenendo provata la consapevolezza di pretendere più di quanto gli spettasse con evidente fine di procurarsi un profitto ingiusto. Il riconoscimento di debito sottoscritto dalle persone offese recava un importo ben superiore al costo del noleggio delle vetture, del cui danneggiamento e riparazione non vi era alcuna prova.
Il ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso integrava l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non l’estorsione, il difetto di motivazione sul dolo specifico, l’insussistenza della responsabilità per il reato di cui al capo 2 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti logici e giuridici. I giudici di merito hanno evidenziato la consapevolezza dell’imputato di pretendere più di quanto gli spettasse, con evidente fine di procurarsi un profitto ingiusto.
La Corte richiama i principi espressi dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020, Filardo, Rv. 280027-02, secondo cui la differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione non risiede nella materialità del fatto, bensì nell’elemento psicologico. Nel primo reato l’agente mira al conseguimento di un profitto nella convinzione, non meramente astratta o arbitraria ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un proprio diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria. Nel secondo la condotta è connotata dall’intento di conseguire un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
Il terzo e il quarto motivo non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è preclusa, non soltanto per le violazioni di legge come espressamente disposto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame.
La Corte sottolinea come tale preclusione eviti il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configuri a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato sottratto alla cognizione del giudice di appello. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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