Inammissibile il ricorso che ripropone censure già vagliate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 21707 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si sostanzi nella mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, sorrette da un percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati. Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Ne deriva che un giudizio di fatto così sostenuto non è sindacabile in cassazione, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 marzo 2025, confermava la decisione del Tribunale di Termini Imerese del 16 maggio 2023, che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per tre cessioni di hashish, basata su conversazioni intercettate dal tenore incerto; omessa esclusione d’ufficio della recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che esso costituisce mera riproposizione di un profilo già esaminato e disatteso dalle conformi decisioni di merito. Queste ultime hanno valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emerge l’attività di organizzazione di tre incontri; il rinvenimento della sostanza stupefacente all’esito del terzo incontro; il medesimo modus operandi; l’inverosimiglianza della lettura difensiva alternativa.
I giudici di merito, inoltre, hanno tratto la prova dei traffici illeciti non esclusivamente dai dialoghi intercettati, ma anche da ulteriori elementi di riscontro. La valutazione delle conversazioni ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. è stata compiuta con rigore, escludendo altre ipotesi ricostruttive del fatto, come affermato da Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020 e Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, offrendo una motivazione non oggetto di specifica doglianza.
Il secondo motivo, con cui si assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere d’ufficio la recidiva, è parimenti inammissibile. Non possono essere dedotte in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, principio affermato proprio in tema di recidiva da Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Nella specie rilevano l’esistenza di precedenti specifici e la commissione del fatto mentre l’imputato era sottoposto a misura domiciliare. Nel senso indicato si richiamano Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017.
Ne consegue che il giudizio di fatto può essere sostenuto dalla sola indicazione delle ragioni preponderanti della decisione e, se la motivazione è congrua e non contraddittoria, non può essere sindacato in cassazione, come ribadito da Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025 e Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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