Rigetto della cautela per intervenuta decadenza dall’impugnazione del permesso di costruire (TAR Lombardia n. 836 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per intervenuta decadenza, il ricorso avverso un permesso di costruire proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento, quando i lavori autorizzati risultino già avviati. L’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati deve essere respinta allorché, nel bilanciamento degli interessi, quello della parte controinteressata alla prosecuzione dei lavori, ormai in fase avanzata di realizzazione, si riveli prevalente. La tempestività dell’impugnazione costituisce presupposto processuale il cui difetto è rilevabile anche in sede di esame della domanda cautelare e impedisce l’accesso al vaglio di fondatezza del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, con ricorso e motivi aggiunti, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano per la riqualificazione di un complesso immobiliare e la sua trasformazione in struttura ricettivo-alberghiera. L’atto era stato rilasciato il 28 aprile 2022, con i lavori avviati il successivo 23 novembre 2022. L’impugnazione riguardava altresì l’autorizzazione paesaggistica, gli atti della Soprintendenza, la s.c.i.a. in variante presentata il 25 luglio 2025 e il mancato esercizio dei poteri di vigilanza da parte del Comune, con conseguente domanda di condanna all’adozione dei provvedimenti repressivi e di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha scrutinato prioritariamente le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso formulate dalle parti resistenti, ritenendole fondate. L’inerzia della ricorrente, che ha atteso oltre il termine di decadenza prima di proporre l’impugnazione, ha determinato la consumazione del potere di azione avverso il titolo edilizio. La circostanza che i lavori fossero stati avviati il 23 novembre 2022, in data antecedente alla proposizione del ricorso, ha privato la domanda cautelare del necessario presupposto della tempestività.
Pur non essendosi addentrato nel merito delle censure, il Collegio ha evidenziato come il difetto di tempestività dell’impugnazione costituisca un ostacolo insormontabile all’accoglimento dell’istanza, poiché il giudizio di irricevibilità assorbe ogni altra questione. L’esame del fumus boni iuris è rimasto pertanto precluso, non potendo trovare ingresso le doglianze relative alla legittimità dei provvedimenti impugnati ove l’impugnazione stessa risulti tardiva.
Con riguardo al danno grave e irreparabile, il Tribunale ha proceduto alla comparazione degli interessi delle parti, ritenendo prevalente quello della controinteressata alla prosecuzione dei lavori, avviati ormai da lungo tempo e in fase di avanzata realizzazione. L’interesse alla continuità del cantiere ha quindi prevalso sull’istanza di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente, che non ha dimostrato l’esistenza di un pregiudizio urgente tale da giustificare la sospensione dell’efficacia dei titoli impugnati.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase e fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito. Il Collegio ha così confermato l’orientamento secondo cui la valutazione sommaria propria della fase cautelare non può prescindere dalla verifica preliminare della sussistenza dei presupposti processuali, tra cui la tempestività dell’impugnazione, che condiziona l’accesso alla tutela giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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