Autotutela e SUAPE: il rinnovo del cartello pubblicitario richiede la conferenza di servizi (TAR Sardegna n. 107 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo di un titolo abilitativo per l’installazione di un impianto pubblicitario non può essere gestito tramite il procedimento in autocertificazione (c.d. modello “a zero giorni”) previsto dalle direttive SUAPE della Regione Sardegna. L’art. 37, comma 1, delle citate direttive esclude il ricorso a tale modello procedimentale quando la verifica di conformità dell’intervento implichi valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, come nel caso in cui vengano in rilievo interessi pubblici sensibili, tra cui la tutela della pubblica incolumità. L’installazione di un impianto pubblicitario, ancorché su area privata, è destinata a incidere su un contesto prospiciente la viabilità urbana e richiede, pertanto, l’attivazione della conferenza di servizi.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione per la posa di un cartello pubblicitario in via Cagliari, aveva presentato istanza di rinnovo del titolo abilitativo tramite il procedimento SUAPE in autocertificazione. Il Comune di Oristano, tuttavia, aveva avviato un procedimento di autotutela, culminato nella determinazione dirigenziale n. 38 del 20 gennaio 2026, con cui era stato adottato un provvedimento interdittivo nei confronti dell’istanza di rinnovo.
La società aveva quindi impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti. Nel giudizio cautelare si erano costituiti il Comune di Oristano e la società controinteressata, che avevano contestato la fondatezza delle ragioni della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non fosse assistito dal necessario fumus boni iuris. I giudici hanno fatto applicazione della disciplina dettata dagli artt. 34 e 37 delle direttive SUAPE della Regione Sardegna, che regolano i procedimenti per l’ottenimento dei titoli abilitativi in materia edilizia e di impianti pubblicitari.
In particolare, l’art. 37, comma 1, delle direttive esclude il ricorso al procedimento in autocertificazione ogniqualvolta la verifica di conformità dell’intervento implichi valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione. Tale esclusione opera, segnatamente, nei casi in cui vengano in rilievo interessi pubblici sensibili, tra cui la tutela della pubblica incolumità.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che l’installazione di un impianto pubblicitario, ancorché insistente su area privata, è comunque destinata a incidere su un contesto prospiciente la viabilità urbana, con potenziale interferenza sulla sicurezza della circolazione stradale. Da ciò consegue che la relativa valutazione non può ritenersi meramente vincolata o automatica, implicando invece apprezzamenti tecnico-discretivi circa l’idoneità dell’impianto a non arrecare disturbo visivo agli utenti della strada.
Tale ricostruzione ha portato il Tribunale a escludere la praticabilità del modello procedimentale “a zero giorni”, rendendo necessaria l’attivazione della conferenza di servizi. Il collegio ha altresì disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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