Competenza territoriale e criteri dell’efficacia degli atti amministrativi (TAR Lazio n. 3972 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’incompetenza territoriale è rilevabile d’ufficio fino a che la causa non sia decisa nel merito in primo grado, non risultando preclusa dall’adozione di provvedimenti cautelari. Il criterio della sede dell’amministrazione resistente cede il passo al criterio dell’efficacia degli atti quando gli effetti diretti della potestà pubblicistica si esauriscano nell’ambito territoriale di un solo tribunale periferico. Ne consegue che, per un atto di un’autorità centrale con effetti confinati alla Regione in cui ha sede il destinatario, la competenza si radica in via inderogabile davanti al TAR di quella Regione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., anche quando l’atto provenga da un organo a competenza ultraregionale.

Il Fatto

La ricorrente, una società operante nel settore vitivinicolo, era stata utilmente inserita nella graduatoria degli aiuti per la promozione dei vini dell’Unione nei Paesi terzi, ai sensi dell’art. 45, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, in forza di un decreto regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia. L’AGEA, incaricata delle verifiche precontrattuali, ne aveva dichiarato la decadenza per asserita tardività nella presentazione dei documenti necessari alla sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

Avverso tale esclusione la società proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con parere del Consiglio di Stato n. 499/2023 e conseguente DPR del 17 novembre 2023, che annullava gli atti impugnati. A seguito di ciò, l’AGEA adottava la nota prot. 0025979 del 28 marzo 2024, con cui riapriva il procedimento di accesso alla misura, ma secondo la ricorrente apponendo clausole e condizioni nuovamente lesive. La società impugnava quindi tale nota davanti al TAR Lazio, resistendo l’Avvocatura dello Stato che eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale, accogliendola. Il thema decidendum non investe atti a contenuto generale, bensì una pretesa individuale alla fruizione di un finanziamento già riconosciuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetti interamente circoscritti alla posizione della parte ricorrente e quindi al territorio in cui questa ha sede legale.

Il Tribunale ribadisce il carattere di inderogabilità del rilievo dell’incompetenza territoriale nell’ordinamento processuale amministrativo, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., senza che vi osti l’adozione di provvedimenti cautelari. Viene richiamata la giurisprudenza amministrativa conforme in materia.

Segue il riferimento all’Adunanza Plenaria n. 4/2013, che ha chiarito come il criterio ordinario della sede dell’autorità procedente receda dinanzi al criterio dell’efficacia spaziale quando la potestà pubblicistica produce effetti diretti limitati a un solo tribunale periferico, anche se l’atto proviene da un organo centrale o ultraregionale. La ratio risiede in un principio di prossimità, corollario del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del decentramento della giustizia amministrativa ex art. 125 Cost.

La Corte richiama altresì l’Adunanza Plenaria n. 13/2021, secondo cui l’atto di un’autorità statale centrale con sede in Roma che esplichi effetti solo in una circoscrizione diversa da quella del TAR Lazio devolve la controversia al Tribunale periferico. Nel caso di specie trova dunque applicazione l’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., che sancisce la competenza inderogabile del TAR sugli atti i cui effetti diretti sono limitati all’ambito regionale.

Per tali motivi, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il TAR Lazio dichiara la propria incompetenza e indica nel TAR Friuli Venezia Giulia il giudice competente, nella cui circoscrizione ricade l’attività della parte ricorrente. Le spese di lite della fase vengono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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