Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per intervenuto adempimento alla carta docente (TAR Lombardia n. 2911 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, l’intervenuto adempimento dell’amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. L’accoglimento — sia pure sopravvenuto — della pretesa sostanziale non esclude, tuttavia, la soccombenza virtuale dell’amministrazione, la quale resta tenuta al pagamento delle spese di lite qualora l’adempimento sia avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza e può essere disposta con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di euro 500,00 annui. L’amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione al giudicato, omettendo di provvedere all’accredito del beneficio economico.
A fronte dell’inerzia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di conformarsi alla sentenza. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha infine provveduto all’accredito della somma dovuta, satisfacendo compiutamente la pretesa azionata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva dichiarato l’avvenuta ottemperanza della sentenza, avendo l’amministrazione provveduto all’accredito del beneficio. Constatata la soddisfazione della pretesa vantata, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in coerenza con le deduzioni della ricorrente e in assenza di eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente.
Il profilo decisivo della pronuncia riguarda il regime delle spese processuali. Il Collegio ha evidenziato che l’adempimento dell’amministrazione è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso, circostanza che ha determinato la necessità dell’intervento giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice civile. Tale elemento ha condotto a porre le spese di lite a carico della parte resistente, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La liquidazione è stata effettuata in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, il quale si era dichiarato antistatario. Il Collegio ha altresì ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., completando il quadro dei rimedi esperibili in caso di ulteriore inottemperanza.
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Nota della Redazione
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