Ottemperanza Carta docente: accoglimento e commissario ad acta (TAR Lazio n. 11273 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non può essere sindacato, costituendo il presupposto intangibile dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione. L’inerzia dell’amministrazione, che non fornisce chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione, determina l’accoglimento della domanda e la conseguente nomina di un commissario ad acta. L’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sul debitore, ossia sull’amministrazione, la quale deve dimostrare di aver adempiuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici di precariato dal 2018/2019 al 2020/2021, con conseguente obbligo per il Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare la carta e accreditare la somma di euro 1.500,00 per ciascun anno. La sentenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, non era stata tuttavia eseguita dall’amministrazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire elementi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando la regolare passata in giudicato della sentenza e l’avvenuta notifica nelle forme di legge, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale di cui alla Cass. 13533/2001 in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Tribunale ha accolto la pretesa, affermando che grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento.
Il giudice ha quindi ribadito che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili. L’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire costituisce il presupposto intangibile dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione. L’inerzia serbata ha pertanto condotto all’accoglimento del ricorso e alla condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente. Considerata la situazione di persistente inerzia, ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
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Nota della Redazione
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