Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 942 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta, siccome manifestamente iniqua, quando la prestazione oggetto dell’obbligo — nella specie la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente — costituisce un contributo e non un corrispettivo, così da escludere ogni funzione risarcitoria o sanzionatoria della misura. Il ricorso è ammissibile ove siano prodotte copia asseverata del titolo e attestazione del passaggio in giudicato, e sia rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5196/2024 del 20 novembre 2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.000,00.
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 12 luglio 2025, il ricorrente chiede l’ottemperanza, la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare la regolarità del contraddittorio processuale. È prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del suo passaggio in giudicato; è dimostrata la notifica del titolo esecutivo in data 22 novembre 2024, sicché il ricorso rispetta il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza e la parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sulla procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, va ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.000,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.
Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La funzione assegnata alla carta del docente — contributo per l’aggiornamento e la formazione e non corrispettivo — rende la pretesa manifestamente iniqua. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, in considerazione dell’assenza di complessità e del carattere seriale del contenzioso (cfr. Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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