Accesso consentito dalla Commissione: ordine di esibizione senza termini di decadenza (TAR Lazio n. 5990 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accoglimento del ricorso da parte della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, l’accesso è consentito per legge. L’inerzia dell’amministrazione successiva a tale decisione, in assenza di un provvedimento confermativo di diniego, integra un silenzio significativo di accoglimento dell’istanza. In tale evenienza, il diritto di accesso cessa di essere una posizione strumentale e diviene un diritto soggettivo al documento, la cui tutela processuale non è soggetta ad alcun termine di decadenza. L’azione ex art. 116 c.p.a. può quindi essere proposta in ogni tempo per ottenere la concreta esibizione della documentazione.

Il Fatto

Una società, partecipante a una procedura di accreditamento, chiedeva di conoscere le ragioni della valutazione negativa ricevuta. A fronte del silenzio-diniego dell’amministrazione, adiva la Commissione per l’accesso, che accoglieva il ricorso. Nonostante la comunicazione dell’esito favorevole, il Ministero rimaneva inerte. La società proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’esibizione dei documenti richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso, evidenziando la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo alla società, che aveva partecipato al procedimento di accreditamento. Richiamato il principio generale dell’accesso quale strumento di partecipazione e di trasparenza, il Tribunale valorizza la particolare fisionomia del procedimento seguito.

La decisione favorevole della Commissione, ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, determina l’effetto legale per cui “l’accesso è consentito”. La mancata adozione di un provvedimento confermativo di diniego da parte dell’amministrazione conferisce alla fattispecie una valenza di silenzio significativo, che sovverte l’esito negativo del procedimento originario. In tale contesto, come chiarito dalla giurisprudenza citata, l’accesso cessa di essere una posizione strumentale e diviene un vero e proprio diritto soggettivo al documento.

Da questa qualificazione discende un’importante conseguenza processuale: non essendo previsto un termine di decadenza per l’azione volta a ottenere l’attuazione del diritto già riconosciuto dalla Commissione, il ricorso è ammissibile e va accolto. Il Tribunale ordina quindi l’esibizione della documentazione entro trenta giorni, precisando che la sentenza, in caso di perdurante inottemperanza, è suscettibile di esecuzione nelle forme del giudizio di ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *