Il massimale retributivo ENPALS opera anche per la Quota B della pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20506 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs.. La decadenza triennale di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come estesa dall’art. 38 d.l. n. 98/2011, si applica anche alle azioni di riliquidazione di trattamenti già in essere, ma con efficacia non retroattiva, operando secondo il criterio della decadenza mobile sui soli ratei pregressi.
Il Fatto
Il lavoratore, titolare di pensione a carico dell’ex ENPALS, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico e dei supplementi, lamentando che l’Istituto aveva applicato anche alla Quota B il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal d.P.R. n. 1420/1971, invece dei criteri introdotti dal d.lgs. n. 182/1997. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, rigettando l’eccezione di decadenza. La Corte d’appello di Roma confermava la riliquidazione per la Quota B, escludendo l’operatività del massimale, ma dichiarava inammissibile la domanda per i ratei maturati prima del triennio precedente la domanda giudiziale, applicando la decadenza introdotta dal d.l. n. 98/2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dapprima disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, rilevando che la censura dell’INPS investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e non sussisteva alcun giudicato interno. Il richiamo all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 503/1992 non configurava un’autonoma ragione del decidere non impugnata.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento espresso da Cass. nn. 36056/2022, 38018/2022, 10769/2023 e 16830/2023. Il rinvio operato dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997 alle aliquote di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 503/1992 non è incompatibile con la sopravvivenza del massimale: esso opera nel rispetto dei limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dall’ordinamento speciale ENPALS.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata per non essersi conformata al principio secondo cui il limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalla disciplina successiva. La questione è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte l’ha ritenuto infondato, richiamando l’orientamento consolidato di cui a Cass. ord. nn. 5382/2025 e 6399/2025. La decadenza si applica alle azioni di riliquidazione di prestazioni già in essere solo a decorrere dal 6 luglio 2011, operando secondo il criterio della decadenza mobile sui soli ratei pregressi per i quali sia decorso il triennio, senza compromettere il diritto alla corretta liquidazione per il futuro. Tale lettura è stata ritenuta costituzionalmente orientata, in quanto bilancia l’esigenza sollecitatoria del legislatore con la tutela del nucleo essenziale del diritto a pensione garantito dall’art. 38 Cost., come sostenuto da Corte cost. n. 69/2014.
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Nota della Redazione
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