Rimborso spese di produzione dei frutti solo se utili e necessarie (Cass. civ. Sez. II n. 17331 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 821, secondo comma, cod. civ. va interpretato nel senso che chi ha sostenuto spese per la produzione e il raccolto può chiedere a colui che fa propri i frutti il rimborso delle sole spese a tal fine indispensabili e necessarie, e non di tutte le spese affrontate, anche se superiori a quelle che ordinariamente si incontrano. La disposizione specifica, in riferimento all’acquisto dei frutti, il principio generale dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041, primo comma, cod. civ., con la conseguenza che la correlazione tra arricchimento di una parte e diminuzione patrimoniale dell’altra non sussiste per le spese sovrabbondanti, superflue o non necessarie, le quali restano a carico di chi le ha affrontate.

Il Fatto

Una società agricola esegue, tra marzo e maggio 2017, anche a mezzo di terzi, lavori di coltivazione di un vigneto su un fondo di proprietà di terzi, poi acquistato dai controricorrenti. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 32.500 euro. I nuovi proprietari effettuano la vendemmia, il cui valore supera 37.000 euro.

La società chiede al Tribunale la condanna dei proprietari al rimborso della somma, ai sensi dell’art. 821, secondo comma, cod. civ. Il Tribunale accoglie la domanda nei confronti di uno solo dei convenuti. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma, riduce la somma spettante alla ricorrente a 17.919,18 euro, ritenendo rimborsabili le sole spese effettivamente utili. La società propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il contrasto interpretativo riguarda l’ampiezza del rimborso dovuto da chi fa propri i frutti. Il Tribunale aveva incluso qualunque spesa, anche sovrabbondante o non necessaria, purché finalizzata alla produzione. La Corte d’Appello aveva invece limitato il rimborso alle sole spese utili. La ricorrente censura questa seconda lettura, invocando l’art. 821 cod. civ. e l’art. 2041 cod. civ.

La Corte muove dalla lettera dell’art. 821, secondo comma, cod. civ., che obbliga chi fa propri i frutti a rimborsare, nei limiti del loro valore, colui che ha sostenuto le spese per la produzione e il raccolto. Richiama quindi il precedente Cass. Sez. 2 n. 16700 del 11.08.2015, secondo cui il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione.

Il collegio sottolinea che la norma speciale specifica, in materia di acquisto dei frutti, il principio generale dell’arricchimento senza causa. L’arricchimento consiste in qualsiasi vantaggio suscettibile di valutazione economica, compreso il risparmio di spesa. Ne deriva che la correlazione tra vantaggio e diminuzione patrimoniale non si realizza per le spese sovrabbondanti o non necessarie: esse sono ultronee rispetto a quelle utili e il vantaggio si sarebbe prodotto ugualmente affrontando le sole spese necessarie.

La Corte valorizza la ratio equitativa della disposizione. Nessuna ragione giustifica che chi ha ottenuto un vantaggio identico a quello che avrebbe conseguito con spese minori debba indennizzare l’altra parte anche delle spese ulteriori. Queste ultime restano a carico di chi le ha sostenute, in quanto frutto di scelte economiche errate o di opzioni soggettive. Opera, sul punto, il principio di auto-responsabilità: le conseguenze sfavorevoli del proprio agire materiale, liberamente volute, non possono essere addossate ad altri.

Il ricorso è quindi rigettato. La Corte enuncia il principio secondo cui l’arricchimento per risparmio di spesa, derivante da un’iniziativa dell’impoverito non sorretta da una causa giustificativa, va restituito nei limiti della corrispondenza tra la spesa affrontata e quella necessaria al conseguimento del risultato utile per l’arricchito. Le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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