Il Comune può dichiarare nulla la SCIA in presenza di un divieto prefettizio ancora vigente (TAR Puglia n. 90 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La S.C.I.A. presentata per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è subordinata al possesso dei requisiti di buona condotta e affidabilità di cui all’art. 11 T.U.L.P.S., in ragione della sua rilevanza pubblicistica. La declaratoria di “nullità” adottata dal Comune non configura l’applicazione di una figura patologica propria degli atti amministrativi, ma la rilevazione dell’inefficacia strutturale della segnalazione, priva sin dall’origine dei presupposti normativi richiesti e pertanto non idonea a produrre effetti giuridici. Il divieto prefettizio di esercizio dell’attività, mai revocato né annullato, è applicabile anche alla nuova S.C.I.A. presentata dal medesimo soggetto per il medesimo locale, senza che ricorra alcuna ipotesi di illegittima “reviviscenza” di un atto superato. L’Amministrazione comunale, nel dichiarare la nullità, esercita un potere vincolato e doveroso, privo di margini di discrezionalità, limitandosi a dare attuazione al divieto prefettizio ancora efficace.
Il Fatto
La ricorrente, legale rappresentante di una società operante nei settori del lavaggio auto e autorimessa, presentava nel 2017 una S.C.I.A. per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente. Nel 2018, la Prefettura di Bari, su segnalazione della Questura che aveva rilevato frequentazioni con soggetti riconducibili a sodalizi criminali, adottava un provvedimento di divieto di esercizio dell’attività per esigenze di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 480/2001 e dell’art. 2 d.P.R. n. 481/2001.
Il ricorso avverso tale divieto veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente permanenza della validità ed efficacia del divieto. Nell’ottobre 2025, la ricorrente presentava una nuova S.C.I.A. per la medesima attività nel medesimo locale. Il Comune di Bari, su segnalazione della Prefettura che confermava la vigenza del divieto del 2018, comunicava la “nullità” della nuova segnalazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, rigettando tutte le censure dedotte. In primo luogo, ha chiarito che la declaratoria di nullità della S.C.I.A. non integra l’applicazione di una figura patologica propria del diritto amministrativo, ma costituisce la mera rilevazione della non conformità della segnalazione al modello legale, per carenza dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità richiesti dall’art. 11 T.U.L.P.S.
Quanto alla dedotta illegittima “reviviscenza” del provvedimento prefettizio del 2018, la Corte ha osservato che il Comune si è limitato ad applicare un divieto ancora vigente, mai revocato né annullato, riferito alla precedente segnalazione ma pienamente applicabile alla nuova, in ragione della sostanziale coincidenza dei contenuti delle due segnalazioni e della persistente carenza dei requisiti soggettivi in capo alla ricorrente.
Sulla censura di incompetenza, il Tribunale ha precisato che, sebbene i poteri di divieto per motivi di pubblica sicurezza spettino al Prefetto, nel caso di specie il Comune non ha esercitato tali poteri sulla base di autonome valutazioni, ma ha dato attuazione a un divieto prefettizio efficace. La declaratoria di nullità costituisce pertanto un atto doveroso, privo di margini di discrezionalità.
Da ultimo, la Corte ha richiamato la natura preventiva delle valutazioni sui requisiti di buona condotta, che non si esauriscono nella mera assenza di condanne penali ma possono essere escluse in presenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati. La carenza dei requisiti risulta confermata dalle informazioni aggiornate della Questura del 2025, con conseguente legittimità del divieto e del consequenziale provvedimento comunale, espressione di potere vincolato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.