Divieto di cumulo tra direttore dei lavori e CSE negli appalti sopra il milione (TAR Puglia n. 85 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, negli appalti di lavori di importo superiore a un milione di euro il direttore dei lavori non può svolgere anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Il divieto di cumulo, desumibile in via di interpretazione logica dalla disposizione, opera anche nell’ambito delle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, allorché il professionista sia nominativamente indicato, in sede di partecipazione, per entrambi i ruoli. La violazione del divieto integra carenza sostanziale e originaria di un requisito essenziale di partecipazione, che impone alla stazione appaltante di escludere il concorrente sin dalla valutazione dell’offerta tecnica. Le clausole espulsive della lex specialis sono di stretta interpretazione, ma il divieto può comunque derivare dall’interpretazione logica della norma di legge.
Il Fatto
Una società, partecipante in raggruppamento a una gara indetta da un Comune per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla realizzazione di un asilo nido, si classificava seconda, mentre il primo posto era conseguito da un raggruppamento rivale. All’esito dell’accesso agli atti, la ricorrente accertava che il professionista indicato dal raggruppamento aggiudicatario come direttore dei lavori era stato nominato anche coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in violazione dell’art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e del punto 7.1, lett. d) del disciplinare di gara. Dopo un’istanza di autotutela rimasta senza riscontro, la società proponeva ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione, deducendo la carenza di un requisito di partecipazione del concorrente vincitore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso fondata sull’avvenuta pubblicazione dell’aggiudicazione sulla piattaforma telematica. La conoscenza del provvedimento di aggiudicazione non è sufficiente quando il vizio dedotto sia desumibile solo dall’esame dell’offerta tecnica e della documentazione amministrativa del concorrente, la cui acquisizione è necessaria per evitare la proposizione di un ricorso al buio. Solo con l’ostensione dell’offerta tecnica la ricorrente ha avuto piena conferma del cumulo di funzioni illegittimo.
Nel merito, la censura è stata ritenuta fondata. Dalla documentazione di gara risultava che il medesimo professionista era stato indicato, sia nella dichiarazione di impegno sia nell’offerta tecnica, quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L’art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 consente il cumulo solo per i contratti di importo non superiore a un milione di euro, in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze; pertanto, in applicazione del criterio logico, per gli appalti di importo superiore il cumulo deve ritenersi vietato. Nella specie, l’appalto cui si riferiva il servizio di ingegneria era di importo pari a 1.210.000,00 euro, con conseguente operatività del divieto.
La nomina del medesimo professionista per entrambi i ruoli integra una carenza sostanziale e originaria del requisito di partecipazione, che incide sulla validità dell’offerta e sull’affidabilità del concorrente. L’indicazione delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro è parte integrante dell’offerta tecnica, sicché la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il raggruppamento aggiudicatario già in sede di valutazione dell’offerta. La violazione determina una lesione diretta del principio di par condicio tra i concorrenti, alterando l’equilibrio competitivo della gara.
Il Collegio ha inoltre respinto la tesi della controinteressata secondo cui il disciplinare non prevedeva alcuna incompatibilità tra le due figure. Il divieto deriva direttamente dalla legge e la sua violazione comporta l’esclusione quale effetto diretto della mancata possesso di un requisito di partecipazione. Quanto all’eccezione di stretta interpretazione delle clausole espulsive, essa implica solo che le stesse non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma non impedisce di desumere il divieto dalla formulazione letterale e dall’interpretazione logica dell’art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Tale conclusione non confligge con il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023, non trattandosi di una lettura formalistica ma delle doverose conseguenze della mancanza di un requisito essenziale di partecipazione.
Nota della Redazione
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