Ottemperanza alla Carta Docente e nomina del commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 845 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso è accolto quando risultano integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’integrale esecuzione del giudicato e, per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta un dirigente della medesima amministrazione, senza compenso, essendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1835/2024 del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro. Con quel provvedimento, passato in giudicato, il giudice ordinario aveva accertato il diritto delle ricorrenti a ottenere la Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo pari a € 500,00, con riferimento a specifici anni scolastici, e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo era stato notificato e non era stata data esecuzione nel termine previsto. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze. Il commissario opera senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, ritenendola applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti amministrativi.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, da compilare, firmare digitalmente e inoltrare all’indirizzo PEC indicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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