Controllo dei rendiconti locali e obbligo di riscossione dei residui attivi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 205 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sui rendiconti degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo, quando gli esiti istruttori non richiedono ulteriori approfondimenti, dispone la chiusura dei questionari consuntivi. Tale chiusura non implica alcuna valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati. L’Ente resta tenuto a presidiare le attività di riscossione a residuo delle entrate di titolo 1 e di titolo 3 e il recupero dell’evasione tributaria, atteso che l’omesso svolgimento di tali attività espone ai correlati profili di responsabilità erariale. La Sezione invita inoltre a verificare la sussistenza dei presupposti per la permanenza a bilancio dei crediti e a effettuare i dovuti accantonamenti a FCDE, dandone analitica illustrazione nella nota integrativa.

Il Fatto

Nell’ambito dell’attività di controllo, la Sezione ha esaminato i questionari sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2018 al 2022 di un comune di piccole dimensioni, insieme ai dati presenti nelle banche dati disponibili. L’istruttoria ha riguardato il calcolo del FCDE, l’andamento delle riscossioni in conto residui, la spesa di personale e la gestione dei trasferimenti emergenziali. L’Ente ha fornito i chiarimenti richiesti, rappresentando tra l’altro di aver esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione delle imposte comunali e che l’avvio delle relative attività è stato bloccato per oltre diciotto mesi dall’emergenza covid, con inizio effettivo a fine 2021.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato l’evoluzione e la composizione del risultato di amministrazione per il quinquennio considerato. Per l’esercizio 2022 l’accantonamento a FCDE risulta pari a 191.351,15 euro, a fronte di residui attivi complessivi per 855.137,97 euro, dei quali 310.615,67 euro riferiti alle annualità precedenti. L’Ente ha fornito i prospetti di calcolo per tutti gli esercizi, precisando di aver tenuto conto dei residui effettivamente non riscossi alla data di predisposizione del rendiconto e di aver utilizzato il metodo della media semplice.

Sul fronte delle riscossioni, l’Ente ha dichiarato che le attività di accertamento sono realmente iniziate solo a fine 2021, dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria, e che nel 2022 vi è stato un incremento delle assunzioni all’ufficio ragioneria e tributi. La Sezione non ritiene necessari ulteriori approfondimenti sui rendiconti, che appaiono sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti, ma formula ugualmente quattro inviti.

Il primo riguarda l’avvio e il presidio delle attività di riscossione a residuo delle entrate di titolo 1 e di titolo 3 e di recupero dell’evasione tributaria. La Corte sottolinea che l’acquisizione di risorse pubbliche in entrata va attenzionata in una prospettiva di lungo periodo, per garantire l’effettiva affluenza di entrate in bilancio e una programmazione della spesa adeguata ai bisogni della collettività, senza trascurare i profili di responsabilità erariale derivanti dall’omessa riscossione.

Il secondo e il terzo invito riguardano il monitoraggio dei residui attivi e passivi, con le necessarie procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni. Data la conservazione a bilancio di crediti iscritti da oltre tre anni dalla scadenza, l’Ente è invitato a verificare costantemente i presupposti per la loro permanenza nelle scritture contabili e a effettuare i dovuti accantonamenti a FCDE, il cui importo appare sottostimato per l’esercizio 2022, illustrando analiticamente nella nota integrativa le ragioni della mancata svalutazione di talune entrate. Il quarto invito concerne la corretta compilazione dei documenti contabili e dei questionari a rendiconto.

Con il dispositivo, la Sezione dispone allo stato degli atti la chiusura dei questionari consuntivi dal 2018 al 2022, redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, precisando che la conclusione dell’esame non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni acquisite. Copia della delibera è trasmessa al Sindaco e all’organo di revisione dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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