Titolo dichiarato in sezione errata della domanda va valutato (TAR Calabria n. 760 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, la dichiarazione di un titolo in una sezione diversa da quella predefinita dal format telematico costituisce mera irregolarità formale e non omissione dichiarativa. Quando il titolo risulti comunque evincibile da altre parti della domanda, l’amministrazione ha l’obbligo di valutarlo, anche mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, poiché un vizio formale non può determinare l’esclusione di un titolo esistente. La par condicio tra candidati non impone l’applicazione meccanica del bando, ma garantisce a tutti la possibilità di emendare inesattezze che non alterino il contenuto sostanziale dei requisiti, prevalendo il dato sostanziale su quello formale.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, per la classe di concorso A026 – Matematica, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel compilare la domanda telematica ha indicato il servizio di insegnamento prestato presso un istituto paritario nel quinquennio 2015-2020 all’interno del campo note, anziché nella sezione dedicata, a causa di un asserito malfunzionamento tecnico dell’interfaccia web.
All’esito della procedura le è stato attribuito un punteggio di 197,50, senza considerare il servizio dichiarato. La sua valutazione avrebbe comportato ulteriori 10 punti, per un totale di 207,50, superiore a quello dell’ultimo vincitore non riservista. La ricorrente ha inoltre dedotto la mancata applicazione della riserva del 30% in favore dei c.d. “triennalisti”. Dopo istanze di autotutela rimaste senza esito, ha impugnato gli esiti concorsuali e i successivi decreti di rettifica con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha trattato congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, in ragione dell’identità delle censure. Ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo alla mancata valutazione del servizio di insegnamento prestato presso l’istituto paritario.
Sotto il profilo fattuale, è accertato che l’informazione era presente nel campo note della domanda trasmessa. L’amministrazione ha omesso l’attribuzione del punteggio sul presupposto che il servizio fosse stato indicato in una sezione diversa da quella predefinita dal sistema informatico. Tale impostazione non è condivisibile.
Il Tribunale ha richiamato la distinzione tra omissione dichiarativa, che impedisce integrazioni postume a tutela della par condicio, e mera irregolarità formale, ravvisabile quando il candidato dichiari il titolo in modo imperfetto o in una sezione errata della domanda. In quest’ultimo caso l’amministrazione ha l’obbligo di intervenire, se del caso mediante soccorso istruttorio, poiché un vizio formale non può determinare l’esclusione di un titolo esistente ed evincibile da altre sezioni della domanda (TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, n. 3375 del 2025; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 7565 del 2023, confermata da Cons. Stato, sez. V, n. 5841 del 2024).
Nel caso concreto non sussiste alcuna mancata allegazione: il servizio risulta indicato nel campo note. Trattandosi della regolarizzazione di una dichiarazione già resa, la fattispecie rientra nel soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990. La par condicio non impone un’applicazione meccanica del bando che ignori la possibilità di errore materiale, ma garantisce a tutti i candidati la possibilità di emendare inesattezze che non alterino il contenuto sostanziale dei requisiti. La presenza dell’informazione nelle note rendeva l’errore ininfluente quanto a veridicità, imponendo la rettifica del punteggio in ossequio ai canoni di buona fede e buon andamento.
Il Collegio ha quindi ritenuto assorbita la questione del malfunzionamento del sistema informatico, una volta appurata la presenza del dato nella domanda. È stato invece ritenuto infondato il secondo motivo, sulla riserva dei posti: il riservatario collocato tra i vincitori per merito soddisfa al contempo entrambi gli interessi, sicché la quota è saturata (Cons. Stato, sez. VI, n. 150 del 2014). I candidati con punteggio inferiore appartengono a categorie di riservisti da soddisfare prioritariamente. Infondato anche il terzo motivo, poiché per l’elenco integrato del 30% conta esclusivamente il punteggio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento degli atti nei limiti dell’interesse della ricorrente e obbligo di rideterminazione del punteggio e ricollocazione in graduatoria; spese compensate.
Nota della Redazione
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