Il concerto del Ministero della Cultura nel procedimento di VIA PNRR si forma per silenzio-assenso (TAR Puglia n. 817 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di VIA per i progetti compresi nel PNRR, di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, hanno natura perentoria. L’inutile decorso del termine di venti giorni fissato per l’acquisizione del concerto del Ministero della Cultura determina la formazione di una fattispecie di silenzio-assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, con la conseguenza che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è tenuto a concludere il procedimento, essendo inefficace ogni eventuale parere tardivamente reso.
Il Fatto
Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili presentava, nel marzo 2023, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico in provincia di Foggia. Nonostante l’ampio decorso dei termini di legge, il procedimento restava arrestato alla fase istruttoria, con lo stato “Parere CTVIA emesso, in attesa parere MiC”. Dopo un sollecito della società, il Ministero riscontrava con una nota del 15 ottobre 2025, con cui affermava la non applicabilità del silenzio-assenso al concerto del Ministero della Cultura, richiamando un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato.
La società proponeva quindi ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione dei termini perentori, e, con motivi aggiunti, impugnava la nota soprassessoria, chiedendo l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sul concerto ministeriale e la condanna del MASE a rilasciare il provvedimento di VIA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando integralmente la propria precedente pronuncia n. 244 del 2026, ha evidenziato come l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 detti una precisa scansione temporale per i progetti PNRR, prevedendo che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si esprima entro termini predeterminati e che il direttore generale del Ministero adotti il provvedimento finale previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro venti giorni. Il successivo comma 7 qualifica espressamente tutti i termini del procedimento come perentori, con conseguente applicazione del regime di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.
La natura perentoria dei termini è stata ribadita dal giudice amministrativo in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili, come comprovato dal Regolamento UE 2022/2577 e dalla disciplina interna, che qualificano tali interventi come di interesse pubblico prevalente. L’illegittimità dell’inerzia consegue pertanto alla mera violazione dei termini, indipendentemente da difficoltà operative interne all’amministrazione, che non possono ridondare a danno del privato istante.
Quanto alla nota impugnata, il Collegio ne ha rilevato la natura soprassessoria, volta a procrastinare la conclusione del procedimento in violazione dell’obbligo di provvedere. In tema di concerto, i giudici hanno condiviso l’orientamento favorevole all’applicazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, il cui paradigma del silenzio-assenso orizzontale tra amministrazioni consente una interpretazione estensiva, quale che sia l’amministrazione coinvolta e la natura del procedimento pluristrutturato.
La sentenza ha richiamato, sul punto, una propria recente pronuncia e una decisione del Consiglio di Stato, secondo cui l’inutile decorso del termine rende il concerto formato per silentium, attribuendo all’amministrazione procedente il potere-dovere di valutare comunque l’impatto dell’opera, anche in caso di elementi di dissenso. Ne consegue l’inefficacia di ogni eventuale parere tardivamente reso dal Ministero della Cultura.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, con declaratoria di illegittimità del silenzio, annullamento della nota del 15 ottobre 2025 e accertamento della formazione del concerto, con obbligo del MASE di concludere il procedimento. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.