Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Marche n. 798 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente prima della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., senza che il giudice possa procedere d’ufficio o sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Le spese di lite possono essere compensate quando la sopravvenuta carenza di interesse si sia determinata all’esito di decisioni amministrative sopravvenute e la controparte abbia presentato un mero atto di costituzione formale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato una nota dell’ARPAM relativa alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in pozzi ubicati all’interno del proprio stabilimento, nonché gli atti presupposti e connessi, ivi comprese le note di convocazione della Conferenza dei Servizi e il parere reso dall’Agenzia in tale sede.
Nel corso del giudizio, a seguito della rimodulazione delle complessive decisioni assunte in successive Conferenze di Servizi, la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso e chiedeva la compensazione delle spese di lite, mentre l’ARPAM insisteva per la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente rilevato che il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente, richiamando i precedenti giurisprudenziali secondo cui il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione.
Nel caso di specie, la dichiarazione della società ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, intervenuta prima della decisione, non poteva che condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., dovendosi prendere atto del venir meno dell’interesse ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del gravame.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, tenuto conto che la sopravvenuta carenza di interesse si era determinata soltanto all’esito di decisioni amministrative sopravvenute e che l’ARPAM aveva presentato un mero atto di costituzione formale in giudizio, oltre alla nota con cui aveva chiesto la condanna alle spese.
Il contributo unificato è rimasto a carico della parte che lo aveva anticipato.
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Nota della Redazione
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