Ottemperanza per la carta elettronica del docente: obbligo di esecuzione del giudicato (TAR Liguria n. 953 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante l’emissione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito delle relative somme. La nomina di un commissario ad acta e la contestuale fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. costituiscono strumenti volti a garantire l’effettività della tutela, e la liquidazione delle spese di lite può avvenire in misura forfettaria tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, agivano dinanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diverse annualità scolastiche, con accredito delle somme di cui erano risultati creditori.

Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di legge, l’amministrazione non aveva provveduto all’adempimento, determinando i ricorrenti a proporre ricorso per l’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta nell’identificato Direttore generale, con obbligo di provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.

Accogliendo la richiesta di parte, il Tribunale ha altresì fissato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, determinando il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e il dies ad quem nel giorno dell’effettiva esecuzione o dell’insediamento del commissario.

Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari, anche in considerazione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, come richiamato dal Consiglio di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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