Ottemperanza al giudicato sull’indennità di carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3727 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale costituisce l’unico parametro dell’obbligo dell’Amministrazione, sicché il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato secondo la dimensione del credito che dal titolo discende. La funzione del rimedio è meramente satisfattiva e non costitutiva del diritto di credito: i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per il pagamento delle somme da parte delle Amministrazioni statali opera dalla notificazione del titolo esecutivo e condiziona l’avvio dell’azione esecutiva. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta nominato sin d’ora assume le funzioni su istanza del creditore e determina definitivamente l’importo ancora dovuto.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1392/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 2.500,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 17.6.2024.
Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Su questo presupposto il Tribunale precisa la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve alla sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi occorre comunque verificare l’esatta misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che dalla notificazione del titolo esecutivo deve intercorrere prima che le Amministrazioni statali possano essere assoggettate al recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione determinata anche in ragione dell’attività minima e stereotipata richiesta da tali controversie, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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