Scatti stipendiali utili alla buonuscita del militare cessato a domanda (TAR Sardegna n. 1030 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito, spetta al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, e in particolare agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina la sola base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita, nel quale i sei scatti vanno inclusi. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza della limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha efficacia decadenziale, e il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età, con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Con diffida del 12 marzo 2025 ha chiesto alle competenti Direzioni provinciali dell’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento dello stipendio, previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
L’Istituto si è costituito in giudizio depositando documentazione relativa ai rilievi del MEF sulla proposta di circolare di recepimento delle pronunce di accoglimento del Consiglio di Stato. Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., richiamando il proprio orientamento consolidato, espresso in numerose decisioni anche recenti, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sul punto.
Il percorso argomentativo muove dal coordinamento tra l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, del COM, che estende il beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare. Il Tribunale ha escluso che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 possa costituire un ostacolo: la disposizione riguarda la sola base pensionabile e non la liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Quanto alla cessazione a domanda, la Sezione ha chiarito che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, disposta dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del COM, non ha comportato la reviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Non opera quindi la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha effetti decadenziali, essendo funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Sul piano processuale, il Collegio ha precisato che il termine prescrizionale stabilito dall’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e condanna dell’Istituto a rideterminare l’indennità di buonuscita entro centottanta giorni, oltre accessori. Le spese sono state compensate per metà e poste per l’altra metà a carico dell’INPS, liquidate in complessivi euro mille, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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